Rapporto esplicativo OEn
Consultazione 2021/53: Modifiche di ordinanze nell’ambito dell’Ufficio federale dell’energia (UFE) con entrata in vigore il 1° gennaio 2022 · 9 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la
revisione dell'ordinanza sull'energia
(OEn, RS 730.01)
altri requisiti, alle imprese viene rimborsato il supplemento rete pagato. In totale, ogni anno tali
rimborsi ammontano a circa 100 milioni di franchi. Si tratta di un importo sproporzionato rispetto all'aumento dell'efficienza energetica effettivamente concordato e conseguito, il quale, come si è visto, è relativamente modesto. Per questo motivo, ora andranno inserite nelle convenzioni sugli obiettivi utilizzate per il rimborso del supplemento rete tutte le misure che sono economiche per tutta la loro durata e quindi non comportano svantaggi (significativi) per le imprese.
Art. 40 cpv. 1
Finora i rapporti di monitoraggio dovevano essere presentati entro il 31 maggio dell'anno successivo (cfr. art. 40 cpv. 1 OEn nella sua versione attuale). Atteso che alcuni dei dati contenuti nei rendiconti sono utilizzati per le statistiche energetiche, il termine per la presentazione è ora fissato a fine aprile, così da coincidere temporalmente con la loro elaborazione.
5.2 Ordinanza sugli impianti a bassa tensione (OIBT)
Art. 36 cpv. 1bis
La normativa sull'elettricità impone al gestore di rete di invitare i proprietari di impianti elettrici a
presentare i rapporti di sicurezza (art. 36 cpv. 1 OIBT). Se più proprietari fondiari si uniscono per formare un RCP e quindi agiscono come un solo utente finale nei confronti del gestore di rete (cfr.
art. 18 cpv. 1 LEne), quest'ultimo non è necessariamente a conoscenza di chi siano i proprietari degli impianti elettrici facenti parti dell'RCP. In particolare, non può ipotizzare con certezza che il
proprietario sia l'RCP in quanto cliente dell'energia elettrica. Piuttosto, è probabile che il punto di misurazione presupponga una pluralità di proprietari.
Con il nuovo capoverso 1bissi garantisce che i gestori di rete dispongano delle informazioni necessarie per invitare i proprietari di impianti elettrici di un RCP a presentare i rapporti di sicurezza. Il flusso informativo dovrà essere determinato dai gestori delle reti di distribuzione e limitarsi allo stretto
necessario. Al rappresentante dell'RCP nel primo periodo viene imposto un semplice obbligo
d'informare, mentre non vengono introdotte variazioni in merito alle attuali responsabilità previste dalla normativa sull'elettricità. In particolare, la presentazione dei rapporti di sicurezza spetta ancora al proprietario o al rappresentante da esso designato (cfr. art. 5 cpv. 1 OIBT). Il secondo periodo
disciplina il rapporto interno all’RPC e obbliga i proprietari delle installazioni elettriche a sostenere i rappresentanti dell’RPC affinché questi possano soddisfare il proprio obbligo d’informazione nei confronti dei gestori di rete. In particolare, i proprietari sono tenuti a comunicare spontaneamente i cambiamenti di proprietà al rappresentante dell’RPC.