Rapporto esplicativo OEn
Consultazione 2021/53: Modifiche di ordinanze nell’ambito dell’Ufficio federale dell’energia (UFE) con entrata in vigore il 1° gennaio 2022 · 9 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la
revisione dell'ordinanza sull'energia
(OEn, RS 730.01)
Art. 8 cpv. 2, cpv. 2bis, 2tere 2quater
Le modifiche del capoverso 2 chiariscono che le centrali esistenti, se raggiungano i valori soglia,
rivestono importanza nazionale anche se non vengono realizzate misure edilizie.
Nel quadro di rinnovamenti e ampliamenti la produzione e la potenza di una centrale possono
cambiare. Nell’articolo 2bissi precisa che i valori soglia per rinnovamenti e ampliamenti devono essere raggiunti prima o dopo la modifica. Di regola gli ampliamenti conducono a una maggiore produzione futura, per cui in questi casi è determinante lo stato raggiunto dopo l’ampliamento. I rinnovamenti,
invece, possono anche condurre a una produzione minore, per esempio nei casi in cui
contemporaneamente si procede a un risanamento ecologico del comparto idroelettrico. Le opere di miglioria ecologica non devono comportare per gli impianti la perdita dell’interesse nazionale; per questo motivo, i valori soglia possono essere raggiunti prima o dopo il rinnovamento.
La modifica del capoverso 2terpermette di risolvere l'incertezza giuridica derivante dalla sentenza del Tribunale federale 1C_356/2019, relativa al carattere considerevole di un ampliamento, nel senso che viene definita l'entità che gli ampliamenti devono presentare per essere ritenuti considerevoli. Inoltre, questo criterio viene definito anche per i rinnovamenti. Gli ampliamenti che comportano pregiudizi gravi a un oggetto inserito in un inventario secondo l’articolo 5 LPN (cfr. art. 6 cpv. 2 dell’ordinanza del 29 marzo 2017 riguardante l’inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali, OIFP) o che inducono a derogare agli scopi di protezione di un biotopo di importanza nazionale secondo
l’articolo 18a LPN (cfr. ad es. art. 4 cpv. 2 dell’ordinanza del 28 ottobre 1992 sulle zone golenali) e che non soddisfano il criterio dell'aumento considerevole secondo la lettera a non possono più accedere alla ponderazione degli interessi. Il valore soglia fissato per il potenziamento richiesto in caso di
ampliamento è del 20 per cento, e si ispira a definizioni già esistenti, ad esempio alla misura
considerevole di un ampliamento per la concessione di contributi d'investimento (cfr. art. 47 cpv. 1 OPEn). Per non penalizzare i grandi impianti, ogni potenziamento a partire dai 10 GWh è sempre considerato di interesse nazionale.
I rinnovamenti che non comportano nuovi interventi di rilievo in oggetti di interesse nazionale, o che non inducono a derogare agli scopi di protezione di un biotopo di importanza nazionale, continuano a essere di interesse nazionale se rispettano i valori soglia di cui al capoverso 2 lettera a o b. A norma del capoverso 2ter, se invece comportano interventi di forte impatto devono soddisfare, oltre ai valori soglia, anche un ulteriore criterio, ossia permettere di preservare una certa quota della produzione o della durata di invaso. Analogamente agli ampliamenti, viene proposto un valore del 20 per cento o almeno 10 GWh.
L'ampliamento del serbatoio di accumulo e quindi le centrali ad accumulazione sono quindi considerati di interesse nazionale (cpv. 2quater). Il valore soglia relativo all'invaso è indicato in GWh perché in questo modo si considerano non solo l'aumento di volume ma anche il dislivello esistente. Fattore determinante per il dislivello è l'altezza totale che permette di sfruttare il contenuto aggiuntivo
dell'invaso, ossia la differenza di altitudine tra il serbatoio di accumulo e la prima restituzione al corpo idrico, comprese eventuali possibilità di sfruttamento di centrali elettriche subordinate, interconnesse sotto il profilo idraulico.
Art. 16 cpv. 2
Nell'articolo 16 capoverso 2 viene inserito un nuovo secondo periodo. Il vigente articolo 16
capoverso 2 definisce quale somma può essere addebitata ai locatari o affittuari dei raggruppamenti ai fini del consumo proprio (RCP) alla voce «costi del capitale computabili dell'impianto» (art. 16 cpv. 1 lett. a n. 1 OEn). Dalle spiegazioni di novembre 2017 risulta che il tasso di rimunerazione
dell'investimento è appropriato se si situa nel quadro di quanto sarebbe ammissibile secondo i requisiti di locazione relativi agli investimenti di valorizzazione del locatore. Il testo dell'articolo 16 capoverso 2 corrisponde quindi anche all'articolo 14 capoverso 4 dell'ordinanza del 9 maggio 1990 concernente la locazione e l'affitto di locali d'abitazione o commerciali (OLAL; RS 221.213.11). Nella pratica si è di