Rapporto esplicativo OEn

Consultazione 2021/53: Modifiche di ordinanze nell’ambito dell’Ufficio federale dell’energia (UFE) con entrata in vigore il 1° gennaio 2022 · 9 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la

revisione dell'ordinanza sull'energia

(OEn, RS 730.01)

2. Ripercussioni finanziarie, sull'effettivo del personale e di altro genere per Confederazione, Cantoni e Comuni

Gli adeguamenti proposti non producono ripercussioni né finanziarie né sull'effettivo del personale per Confederazione, Cantoni e Comuni. Le modifiche creano certezza giuridica per quanto riguarda da un lato la valutazione dell'interesse nazionale di un ampliamento o di un rinnovamento di un impianto idroelettrico e, dall'altro, l'interpretazione dell'articolo 10 LEne e dell'articolo 8b LPT. Le nuove

disposizioni concernenti l'interesse nazionale eliminano le incertezze giuridiche esistenti, con la conseguenza di ridurre o accelerare le procedure e quindi la possibilità di snellire l'onere a carico delle autorità cantonali competenti.

3. Ripercussioni sull'economia, l'ambiente e la società

Le modifiche proposte non hanno alcuna ripercussione sull'economia, l'ambiente e la società.

4. Rapporto con il diritto europeo

Le modifiche previste non hanno ripercussioni sugli obblighi internazionali della Svizzera secondo il diritto europeo.

5. Commento ai singoli articoli

5.1 Ordinanza sull'energia (OEn)

Art. 7a

Il capoverso 1 chiarisce che è possibile rilasciare una concessione o un'autorizzazione edilizia per gli impianti idroelettrici anche se non sono ancora state delimitate le sezioni di corsi d'acqua adeguate ai sensi dell'articolo 10 LEne. L’articolo 10 LEne e l’articolo 8b LPT mirano a far sì che i progetti concreti nella fase di autorizzazione (edilizia) abbiano migliori chance di essere realizzati grazie a una base (pianificatoria) più solida (cfr. FF 2013, 6489, 6594; 1C 4/2018, E. 3.2). L’obbligo dei Cantoni di

delimitare sezioni di corsi d'acqua adeguate ai sensi dell'articolo 10 LEne e dell'articolo 8b LPT e, ad esso connessa, la valutazione in un’ottica di regola globale del territorio cantonale, non sarà

modificato dal nuovo articolo 7a capoverso 1. La nuova disposizione non limita nemmeno la necessità di introdurre nel piano direttore una base per progetti concreti che hanno ripercussioni considerevoli sul territorio e sull’ambiente, e che quindi necessitano di un coordinamento nel piano direttore (cfr.

cpv. 2; art. 8 cpv. 2 LPT).

Il capoverso 2 specifica che le centrali idroelettriche prive di ripercussioni considerevoli sul territorio e sull'ambiente non necessitano di una base specifica ai sensi dell’articolo 8 capoverso 2 LPT nel piano direttore; questa fattispecie è già stabilita dall'articolo 8 capoverso 2 LPT che qui viene ulteriormente esplicitata per precisare che l'articolo 10 LEne non comporta un'estensione della riserva in merito al piano direttore. La riserva di cui all'articolo 8 capoverso 2 LPT si applica ai progetti con ripercussioni considerevoli sul territorio e sull'ambiente, indipendentemente dall'articolo 10 LEne. Di conseguenza, diversamente dall'articolo 8 capoverso 2 LPT, nel delimitare sezioni di corsi d'acqua adeguate ai sensi dell'articolo 10 LEne nel piano direttore non vengono fissati progetti idroelettrici concreti. Nel

capoverso 2 si precisa tuttavia che non sussiste un rapporto diretto tra l’interesse nazionale e le ripercussioni sul territorio e sull'ambiente; tali ripercussioni vengono infatti valutate sulla base di criteri diversi rispetto all’interesse nazione di un impianto. Questa precisazione è importante anche se è probabile che gli impianti di interesse nazionale, viste le loro dimensioni, abbiano spesso ripercussioni considerevoli sul territorio e sull’ambiente.