Rapporto sui risultati

Consultazione 2021/53: Modifiche di ordinanze nell’ambito dell’Ufficio federale dell’energia (UFE) con entrata in vigore il 1° gennaio 2022 · 18 pagine

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Riferimento: BFE-011.0-3/28/4

2.3.3 Adeguamenti nel settore dell'energia idroelettrica (art. 3 cpv. 2, art. 108a OPEn)

Le disposizioni vengono accolte con favore (AG, AR, FR, NE, SG, SZ, VD, VS, ZG, ZH, PVL, SAB,

UCS, Electrosuisse, Regiogrid, Swiss Small Hydro, Genossenschaft Ökostrom Schweiz) oppure se ne prende atto. La COMCO è contraria all'adeguamento, ritenendo che le centrali idroelettriche di piccole dimensioni non siano determinanti per la sicurezza dell'approvvigionamento, siano economicamente poco efficienti e quindi non debbano ricevere sovvenzioni. Inoltre, sarebbe opportuno aspettare la revisione della LEne.

2.3.4 Adeguamento dei requisiti energetici minimi (allegato 2.3)

Le disposizioni vengono accolte con favore (FR, TG, SH, ZH, PS, Pronovo, BirdLife, Greenpeace,

FSE, Pusch) o se ne prende atto. Associazione dei gestori di impianti svizzeri di riciclaggio dei rifiuti, InfraWatt e VFS richiamano l'attenzione sul fatto che nel caso di impianti nuovi o di aumenti di capacità i requisiti possono essere raggiunti. Tuttavia, questo requisito elevato è difficilmente raggiungibile nel caso di un rinnovamento o di un consolidamento degli impianti di produzione energetica dei vecchi IIRU esistenti e dovrebbe quindi essere abbassato.

Il Cantone GL è contrario alla modifica proposta.

2.4. Ordinanza del DATEC sulla garanzia di origine e l'etichettatura dell'elettricità (OGOE)

2.4.1 Certificazione (art. 2 cpv. 2–3 OGOE)

I Cantoni AR, FR, GE, GR, NE, SG, SH, TG, VD, ZG e ZH, Verdi Liberali, USC, l'Associazione svizzera dei proprietari fondiari, DSV, ECS, VFS, VESE, Regiogrid, FSE, SSES, Swissolar, CKW, WEKO, Pronovo nonché Greenpeace, Pro Natura, BirdLife, Pusch, WWF sostengono la modifica proposta.

USAM è contraria.

COMCO e DSV criticano il fatto che la deroga relativa alla certificazione dei dati degli impianti (art. 2 cpv. 2bis) si applicherà in futuro solo agli impianti fotovoltaici e non più agli impianti di tutte le tecnologie di produzione.

COMCO chiede di rinunciare alla disposizione secondo cui gli organi di controllo degli impianti a bassa tensione devono partecipare a una formazione presso l'organo di esecuzione (Pronovo) (art. 2 cpv. 2bis lett. b). Pronovo sottolinea a questo proposito che una formazione una tantum potrebbe non essere sufficiente. ASCE auspica che la formazione possa essere offerta anche da altri soggetti.

COMCO lamenta il fatto che la revisione viola la neutralità tecnologica prevista per gli audit, poiché ora l'audit per gli impianti fotovoltaici fino a 100 kW può essere effettuato da organi di controllo RNI, mentre per altre tecnologie sono ammessi solo auditori accreditati.

Eawag rileva che la modifica dell'OGOE riguarda la registrazione degli impianti di produzione di elettricità nel sistema della garanzia d'origine e la certificazione di tali impianti. A Eawag non è pertanto chiaro in che misura gli impianti destinati esclusivamente alla ricerca e allo sviluppo e non alla produzione di energia siano interessati da questa regola.

Eawag sottolinea inoltre l'importanza del contributo che il settore ricerca e sviluppo può dare al successo dell'attuazione della Strategia energetica 2050 e delle sfide correlate. Eawag ritiene quindi importante che per gli impianti destinati alla ricerca e allo sviluppo venga accordato un esonero esplicito (o quantomeno precisato nel rapporto esplicativo) dall'obbligo di certificazione per i loro dati. Eawag teme che altrimenti ci potrebbero essere ostacoli inutili alle nuove tecnologie non convenzionali, che certamente nessuno vorrebbe avere.

10/18 BFE-D-7D643401/156