Rapporto sui risultati

Consultazione 2021/53: Modifiche di ordinanze nell’ambito dell’Ufficio federale dell’energia (UFE) con entrata in vigore il 1° gennaio 2022 · 18 pagine

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Riferimento: BFE-011.0-3/28/4

Il primo gruppo - composto da PLR, UDC, economiesuisse, USAM, Nagra, Regiogrid, AES, Forum nucleare, swissnuclear, CKW, Axpo, Alpiq, KKG e KKL - approva il fatto che il DATEC ha provveduto rapidamente all'esecuzione della sentenza del Tribunale federale del 6 febbraio 2020 ed è quindi d'accordo anche con gli adeguamenti ai sensi dell'articolo 4 capoverso 4bis, articolo 4 capoverso 5, articolo 14 capoverso 1 lettera a e articolo 29a capoverso 2 lettere b-c. Respinge, invece, tutti gli aggiustamenti proposti che vanno oltre l'attuazione della sentenza del Tribunale federale. Questo vale per l'articolo 4ter(parere del DATEC sugli studi sui costi e sul rapporto di verifica), l'articolo 22a (mandato comune della Commissione, del comitato della Commissione e dei comitati) e le disposizioni organizzative proposte (art. 20a cpv. 5, art. 21 cpv. 4, art. 22 cpv. 3). Anche se il parere del DATEC sugli studi sui costi e sul rapporto di verifica è da intendersi come un parere di natura consultiva, i suddetti partecipanti alla consultazione temono che ciò punti a mantenere l'influenza del DATEC sul processo di determinazione dei costi. Il nuovo articolo 22a pone, a loro dire, troppa enfasi sul principio di precauzione, portando così a un sistematico risparmio eccessivo. Per rimediare a questo problema bisognerebbe, secondo alcuni, abolire l'attuale «divieto di rimborso» di cui all'articolo 13a. Forum nucleare, swissnuclear, Nagra, Regiogrid, Axpo, Alpiq, BKW, CKW, KKG e KKL rifiutano espressamente il limite di durata del mandato per i membri del comitato previsto al proposto articolo 20a, perché ritengono difficile trovare un numero sufficiente di persone con le conoscenze necessarie. Questo limite di durata del mandato viene respinto implicitamente da tutti i rappresentanti di questo gruppo, poiché si tratta di un adattamento dell'ordinanza che va oltre la semplice attuazione della sentenza del Tribunale federale del 6 febbraio 2020. Se la presidenza degli organi e dei rispettivi gruppi tecnici e di lavoro fosse occupata esclusivamente da membri indipendenti, i gestori sarebbero ulteriormente sottorappresentati. In particolare, inoltre, le imprese che devono versare contributi al fondo di disattivazione e di smaltimento chiedono la soppressione dell'articolo 19 capoverso 3, in quanto rappresenta un'ingerenza nel diritto contabile.

Alcuni rappresentanti di questo gruppo ritengono, inoltre, che l'articolo 21d non sia abbastanza preciso, in quanto coprirebbe a loro avviso qualsiasi controversia legale che coinvolga i proprietari rappresentati. Stando a quanto riportato nel rapporto esplicativo, tuttavia, il legislatore intende sancire nell'ordinanza come motivo di ricusazione solo le controversie legali tra un proprietario e il fondo di disattivazione e di smaltimento quale controparte diretta.

I suddetti partecipanti alla consultazione ritengono che si dovrebbe apportare un ulteriore adeguamento, che non è previsto nel progetto posto in consultazione: propongono di togliere al DATEC la competenza per la determinazione della supposta durata d'esercizio su cui si basa il calcolo dei contributi di cui all'articolo 8 capoverso 3; chiedono che anche tale competenza venga attribuita alla Commissione.

Il secondo gruppo - composto da PS, Verdi, Greenpeace, Pro Natura, BirdLife, FSE, Pusch, NWA e WWF - rifiuta gli adeguamenti associati all'attuazione della sentenza del Tribunale federale. Questo rifiuto viene giustificato con il fatto che gli adeguamenti in questione vanno di pari passo con una perdita di competenza da parte della Confederazione in un settore in cui si celano grandi rischi finanziari per le generazioni future. Le competenze attribuite finora al DATEC dall'ordinanza in vigore sono importanti, a loro avviso, per la valutazione dei rischi della Confederazione in termini di costi. Per risolvere la contraddizione contestata nella sentenza del 6 febbraio 2020 con la legge sull'energia nucleare (LENu), propongono di rivedere quest'ultima in modo da legittimare l'attuale ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (OFDS).

I rappresentanti di questo gruppo ritengono positivo il fatto che il DATEC possa almeno esprimere il proprio parere sugli studi sui costi, come previsto all'articolo 4ter. Ritengono inoltre che il DATEC, insieme al DFF (AFF), dovrebbe presentare alla Commissione amministrativa il proprio parere sulle prescrizioni per la realizzazione degli studi sui costi nonché sugli studi stessi. Vedrebbero inoltre con favore se anche le commissioni parlamentari venissero previamente informate in merito all'imminente decisione di determinare l'ammontare previsto dei costi del Fondo di disattivazione e del Fondo di smaltimento. Questo migliorerebbe la trasparenza e la comprensibilità per il legislatore. Accolgono con favore anche il fatto che ora l'articolo 22a affida un mandato comune a tutti i comitati STENFO. Tuttavia, propongono il seguente adeguamento dell'articolo: nello svolgimento delle loro attività i membri

12/18 BFE-D-7D643401/156