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Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 172 pagine

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Sezione 2: Valori obiettivo per gli anni 2021–2024

Art. 21

1 Per determinare i valori obiettivo di cui all’articolo 11 capoversi 1 e 2 della legge sul CO2 si applicano le seguenti procedure di prova e di correlazione:

a. la procedura di prova per i veicoli commerciali leggeri armonizzata a livello mondiale secondo l’allegato XXI del regolamento (UE) 2017/115118 (WLTP);

b. le procedure di prova e di correlazione secondo l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2017/115219;

c. le procedure di prova e di correlazione secondo l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2017/115320.

2 In applicazione della procedura di prova e di correlazione di cui al capoverso 1, gli obiettivi seguenti corrispondono a quelli secondo l’articolo 11 capoversi 1 e 2 della legge sul CO2:

a. per le automobili: 118 grammi di CO2/km;

b. per gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri: 186 grammi di CO2/km.

Sezione 3: grandi e piccoli importatori, costruttori e raggruppamenti di emissioni

Art. 22 Grande importatore

1 L’importatore è considerato grande importatore per i rispettivi veicoli se in un anno civile ha un parco veicoli nuovi al 31 dicembre costituito almeno dal seguente numero di veicoli:

a. 50 automobili;

b. sei autofurgoni o trattori a sella leggeri; oppure

18Regolamento (UE) n. 2017/1151 della Commissione, del 1° giugno 2017, che integra

il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione e il regolamento (UE)

n. 1230/2012 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, GU L 175 del 7.7.2017, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento

(UE) 2020/49 GU L 17 del 22.1.2020, pag. 1.

19Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1152 della Commissione, del 2 giugno 2017, che

stabilisce un metodo per determinare i parametri di correlazione necessari per tener conto del cambio di procedura regolamentare di prova per quanto riguarda i veicoli commerciali leggeri e che modifica il regolamento (UE) n. 293/2012, GU L 175 del 7.7.2017, pag.

644; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1839, GU 282 del 4.11.2019, pag. 1.

20Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 della Commissione del 2 giugno 2017 che

stabilisce un metodo per determinare i parametri di correlazione necessari per tener conto del cambio di procedura regolamentare di prova e che modifica il regolamento (UE)

n. 1014/2010, GU L 175 del 7.7.2017, pag. 679; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1840, GU L 282 del 4.11.2019, pag. 9.