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Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 172 pagine
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Sezione 6: Calcolo delle emissioni medie di CO2 del parco veicoli nuovi
Art. 35 Principio
1Le emissioni medie di CO2 di un parco veicoli nuovi sono calcolate conformemente all’allegato 6 numero 2.
2Ai fini del calcolo delle emissioni medie di CO del parco veicoli nuovi di autofur-
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goni e trattori a sella leggeri, nel 2022 è preso in considerazione solo il 95 per cento dei veicoli con le emissioni di CO2 più basse del parco veicoli nuovi.
3Ai fini del calcolo delle emissioni medie di CO2 del parco veicoli nuovi, automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri con emissioni di CO2 inferiori a 50 g di CO2/km sono presi in considerazione nel seguente modo:
a. nel 2020: 2 volte;
b. nel 2021: 1,67 volte;
c. nel 2022: 1,33 volte.
4I fattori di computo dei veicoli di cui al capoverso 3 sono applicati soltanto per una riduzione complessiva massima delle emissioni medie di CO2 del parco veicoli nuovi di 9,3 g di CO2/km secondo il WLTP. Le riduzioni ottenute nel 2020, la cui entità è stata determinata con il metodo di misurazione applicato fino a fine 2020, sono moltiplicate per il fattore 1,24.
Art. 36 Considerazione delle innovazioni ecologiche
Le riduzioni conseguite grazie all’impiego di innovazioni ecologiche conformemente all’articolo 33 sono tenute in considerazione nel calcolo delle emissioni medie di CO2 di un parco veicoli nuovi per massimo 7 g di CO2/km.
Art. 37 Considerazione dei carburanti sintetici
1L’entità della riduzione di CO2, che è tenuta in considerazione grazie all’impiego di carburanti sintetici conformemente all’articolo 18 della legge sul CO2, viene calcolata secondo l’allegato 5.
2La domanda di presa in considerazione di una riduzione di CO2 deve contenere le seguenti informazioni:
a. informazioni sull’importatore;
b. informazioni complete sull’immissione in commercio del carburante sintetico, compresi il tipo e la quantità del carburante;
c. giustificativi da cui risulta che il responsabile dell’immissione in commercio del carburante attribuisce la quantità di carburante in questione al richiedente.
3I grandi importatori presentano la domanda all’UFE entro il 31 gennaio dell’anno successivo.