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Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 172 pagine

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c. due veicoli pesanti.

2Se il parco veicoli nuovi di un importatore nell’anno precedente era costituito dal numero di veicoli di cui al capoverso 1 e oltre, l’anno successivo l’importatore è considerato provvisoriamente un grande importatore.

3Se nel corso dell’anno precedente il parco veicoli nuovi di un importatore era costituito da un numero di veicoli inferiore a quello previsto al capoverso 1, l’importatore può chiedere all’UFE di essere trattato provvisoriamente come un grande importatore a partire dalla data di approvazione della domanda per i veicoli in questione.

4Se il 31 dicembre risulta che in quell’anno il parco veicoli nuovi di un importatore ai sensi dei capoversi 2 o 3 è costituito da un numero di veicoli inferiore a quello di cui al capoverso 1, nell’anno in questione egli è considerato un piccolo importatore per quanto riguarda questi veicoli.

Art. 23 Piccolo importatore

L’importatore è considerato un piccolo importatore per i veicoli in questione se il suo parco veicoli nuovi al 31 dicembre è costituito da un numero di veicoli inferiore a:

a. 50 automobili;

b. autofurgoni o trattori a sella leggeri; oppure

c. due veicoli pesanti.

Art. 24 Obblighi dell’importatore

1Gli importatori devono comunicare all’Ufficio federale delle strade (USTRA) i dati necessari per l’attribuzione del veicolo al suo importatore e per il calcolo di un’eventuale prestazione sostitutiva anteriormente alla prima immatricolazione di un veicolo.

2Un piccolo importatore deve inoltre versare all’USTRA la prestazione sostitutiva eventualmente dovuta secondo l’articolo 19 della legge sul CO2 anteriormente alla prima immatricolazione di un veicolo.

Art. 25 Costruttore

A un costruttore si applicano per analogia le disposizioni di questo capitolo vigenti per i grandi importatori oppure quelle vigenti per i piccoli importatori nell’anno in questione a seconda del numero di veicoli immatricolati per la prima volta nell’anno precedente.

Art. 26 Raggruppamenti di emissioni

1Gli importatori e i costruttori che intendono costituire un raggruppamento di emissioni devono farne richiesta all’UFE entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello interessato. Il raggruppamento può essere richiesto per un periodo da uno a cinque anni.

2Il raggruppamento di emissioni deve designare un rappresentante.