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Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 172 pagine
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Art. 27 Accordo di ripresa di veicoli
1Un importatore può convenire con un grande importatore che questi riprenda i veicoli dell’importatore per tutti gli obblighi di cui al presente capitolo.
2Deve notificarlo all’USTRA anteriormente alla prima immatricolazione del veicolo. La notifica deve contenere una dichiarazione di consenso del grande importatore che riprende il veicolo.
Art. 28 Eccezione per i veicoli elettrici
1Se un grande importatore intende far escludere tutti i veicoli elettrici dal suo parco veicoli nuovi (art. 15 cpv. 3 della legge sul CO2) il termine per la comunicazione all’UFE è il 30 novembre antecedente all’inizio dell’anno in questione.
2Sono considerati veicoli elettrici i veicoli puramente elettrici a batteria e i veicoli a pila combustibile.
Sezione 4: Obiettivi individuali
Art. 29 Calcolo dell’obiettivo individuale
L’obiettivo individuale per le emissioni di CO2 del parco veicoli nuovi di un grande importatore e l’obiettivo individuale per le emissioni di CO2 dei singoli veicoli di un piccolo importatore sono calcolati conformemente all’allegato 3.
Sezione 5: Determinazione delle emissioni di CO2 di un veicolo
Art. 30 Automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri
1Per determinare le emissioni di CO di un’automobile, un autofurgone o un trattore
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a sella leggero sono utilizzate le emissioni combinate secondo il WLTP.
2Per le automobili, gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri per i quali non sono disponibili valori calcolati secondo il WLTP (valori WLTP), le emissioni di CO2 sono calcolate secondo l’allegato 4.
3Se le emissioni di CO non possono essere calcolate secondo l’allegato 4, si suppone
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un valore per le automobili di 350 g CO2/km e per gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri di 400 g CO2/km.
Art. 31 Veicoli pesanti
1Per determinare le emissioni di CO di un veicolo pesante si ricorre alla procedura
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di emissione conformemente al regolamento (UE) 2017/240021. È determinate lo specifico valore di emissione calcolato ai sensi dell’allegato I punto 2.1 del regolamento
21 Regolamento (UE) 2017/2400 della Commissione del 12 dicembre 2017 che attua il regolamento di esecuzione (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei