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Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 172 pagine

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b. ai veicoli per uso speciale secondo l’allegato II parte A punto 5 della direttiva 2007/46/CE o secondo l’allegato I parte A punto 5 del regolamento (UE) 2018/858.

Art. 18 Trattore a sella leggero

Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai trattori a sella leggera di cui all’articolo 11 capoverso 2 lettera i OETV con un peso complessivo fino a 3,50 t.

Art. 19 Veicolo pesante

1Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai seguenti veicoli pesanti:

a. autocarri secondo l’articolo 11 capoverso 2 lettera f OETV:

1. con una configurazione degli assi di 4 x 2 e un peso complessivo superiore a 16 t;

2. con una configurazione degli assi di 6 x 2;

b. trattori a sella leggeri secondo l’articolo 11 capoverso 2 lettera i OETV:

1. con una configurazione degli assi di 4 x 2 e un peso complessivo superiore a 16 t;

2. con una configurazione degli assi di 6 x 2.

2Non si applicano ai veicoli professionali di cui all’articolo 3 punto 9 del regolamento (UE) 2019/124216.

Art. 20 Prima immatricolazione

1Sono considerati messi in circolazione per la prima volta in Svizzera i veicoli ammessi per la prima volta alla circolazione e il cui uso specificato nella prima immatricolazione corrisponde all’uso effettivo da parte dell’utilizzatore finale.

2L’immatricolazione in un’enclave doganale svizzera secondo l’articolo 3 capoverso 3 della legge del 18 marzo 200517 sulle dogane (LD) e nel Liechtenstein è considerata come immatricolazione in Svizzera. L’immatricolazione in un’enclave doganale estera secondo l’articolo 3 capoverso 2 LD, fatta eccezione per il Liechtenstein, è considerata immatricolazione all’estero.

3Non sono considerati immatricolati per la prima volta i veicoli che:

a. sono stati immatricolati all’estero più di dodici mesi prima della dichiarazione doganale; oppure

b. sono stati immatricolati all’estero più di sei mesi prima della dichiarazione doganale e al momento della prima immatricolazione in Svizzera presentano un chilometraggio di 5000 km e oltre.

16 Regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi e modifica i regolamenti (CE) n. 595/2009 e (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/53/CE del Consiglio, versione secondo GU L

198 del 25.7.2019, pag. 202.

17 RS 631.0