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Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 172 pagine
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(UE) 2019/124222. Per calcolare il valore di emissione i veicoli di cui all’allegato I punto 1 del regolamento (UE) 2019/1242 vengono assegnati al rispettivo sottogruppo di veicoli.
2Le emissioni di CO di un veicolo pesante di un piccolo importatore sono calcolate
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secondo l’allegato 6.
Art. 32 Quota biogena della miscela di gas naturale e biogas
Per i veicoli che possono essere alimentati con una miscela di gas naturale e biogas, dalle emissioni di CO2 viene dedotta la quota percentuale biogena secondo l’articolo 12a capoverso 2 dell’ordinanza del 1° novembre 201723 sull’efficienza energetica; il risultato è arrotondato aritmeticamente a un decimo di grammo di CO2/km.
Art. 33 Considerazione delle innovazioni ecologiche
1È tenuta in considerazione una riduzione di CO2 conseguita grazie a innovazioni ecologiche conformemente all’articolo 11 del regolamento (UE) 2019/63124. Per i piccoli importatori tale riduzione è tenuta in considerazione fino a massimo 7 g di CO2/km:
2 Le riduzioni delle emissioni di CO2 conseguite con innovazioni ecologiche dichiarate nel COC sono moltiplicate per i seguenti fattori e il risultato viene arrotondato aritmeticamente a un decimo di grammo di CO2/km:
a. nel 2022: 1,7;
b. nel 2023: 1,5.
Art. 34 Considerazione dei carburanti sintetici
1L’entità della riduzione di CO , che è presa in considerazione grazie all’impiego di
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carburanti sintetici conformemente all’articolo 18 della legge sul CO2, viene calcolata secondo l’allegato 5.
2La domanda di presa in considerazione di una riduzione di CO deve contenere le
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informazioni di cui all’articolo 37.
3I piccoli importatori devono presentare la domanda antecedentemente alla prima immatricolazione del veicolo in questione.
veicoli pesanti e che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 582/2001 della Commissione, GU L 349 del 29.12.2017, pag. 1.
22 Cfr. nota a piè di pagina all’art. 19.
23 RS 730.02
24 Regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi e che abroga i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011, GU L 111 del 25.4.2019, pag. 13.