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Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 172 pagine

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Sezione 7: Fonti dei dati per il calcolo del valore obiettivo e delle emissioni medie di CO2 del parco veicoli nuovi

Art. 38

I dati utilizzati per il calcolo dell’obiettivo individuale e per il calcolo delle emissioni medie di CO2 del parco veicoli nuovi devono provenire da un documento rilasciato dal costruttore, da un’autorità statale o da un organo di controllo figurante nell’allegato 2 OATV25 o da un organo di controllo estero ed equivalente al COC.

Sezione 8: Determinazione e riscossione della prestazione sostitutiva

Art. 39 Determinazione dell’ammontare della prestazione sostitutiva

1Il DATEC stabilisce annualmente gli importi di cui all’articolo 19 capoversi 1 e 2 della legge sul CO2 prima del 1° gennaio dell’anno al quale si applicano. Gli importi sono riportati nell’allegato 7. Nella determinazione degli importi il DATEC si basa su quelli vigenti nell’Unione europea conformemente all’articolo 8 del regolamento (UE) 2019/631 e all’articolo 8 del regolamento (UE) 2019/1242.

2Per la conversione degli importi da euro in franchi svizzeri si applica il valore medio dei tassi di cambio giornalieri nella vendita dei dodici mesi antecedenti il 30 giugno dell’anno precedente.

Art. 40 Prestazione sostitutiva in caso di grandi importatori

1Se le emissioni medie di CO2 di un parco veicoli nuovi superano l’obiettivo individuale, l’UFE ordina la prestazione sostitutiva.

2Ai fini del calcolo dell’importo da versare, le emissioni che superano l’obiettivo individuale vengono arrotondate per difetto al precedente decigrammo di CO2/km.

3Se non paga la prestazione sostitutiva entro il termine stabilito, il grande importatore deve un interesse di mora. Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ne stabilisce il tasso.

Art. 41 Acconti trimestrali

1L’UFE può chiedere ai grandi importatori il versamento di acconti trimestrali, in particolare se:

a. le emissioni medie di CO2 di un parco veicoli nuovi superano l’obiettivo individuale nell’anno corrente di oltre 5 g CO2/km;

b. il grande importatore ha la propria sede all’estero;

c. a carico del grande importatore vi sono esecuzioni pendenti o gli è stato rilasciato un attestato di carenza di beni.

2Se gli acconti versati superano la prestazione sostitutiva per il parco veicoli nuovi dell’intero anno, l’UFE rimborsa la differenza, incluso un interesse sugli importi da rimborsare.

25 RS 741.511