Progetto
Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 172 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 16Fedlex · Progetto
Art. 42 Garanzie
1Se un grande importatore è in ritardo con il pagamento di una prestazione sostitutiva, l’UFE può decidere che fino al pagamento completo dell’importo dovuto sia trattato alla stregua di un piccolo importatore.
2Se ritiene che il pagamento della prestazione sostitutiva o degli interessi di mora sia a rischio, l’UFE può esigere una garanzia in forma di deposito in denaro o di garanzia bancaria.
Art. 43 Prestazione sostitutiva in caso di piccoli importatori
1Se le emissioni di CO2 di un veicolo superano l’obiettivo individuale, l’USTRA dispone la prestazione sostitutiva.
2L’articolo 40 capoversi 2 e 3 si applica per analogia.
3Eventuali prestazioni sostitutive per autofurgoni e trattori a sella leggeri saranno ridotte del 5 per cento nel 2022.
Sezione 9: Rapporto e informazione al pubblico
Art. 44
1Il DATEC redige all’attenzione delle competenti commissioni del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati, per la prima volta nel 2022 e successivamente ogni tre anni, un rapporto su:
a. il raggiungimento degli obiettivi individuali per le automobili, gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri;
b. l’efficacia dei provvedimenti di riduzione delle emissioni di CO2 per le automobili, gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri;
c. l’evoluzione delle emissioni di CO2 durante l’utilizzo reale per le automobili, gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri.
2Il rapporto sui veicoli pesanti è redatto per la prima volta nel 2028 e successivamente ogni tre anni.
3L’UFE informa annualmente la popolazione, in forma appropriata, in merito a quanto indicato all’articolo 20 della legge sul CO2 e fino a che punto i livelli di emissioni di CO2 indicati corrispondono ai valori durante l’utilizzo reale.
Capitolo 5: Sistema di scambio di quote di emissioni
Sezione 1: Gestori di impianti
Art. 45 Gestori di impianti obbligati a partecipare
1Un gestore di impianti è tenuto a partecipare al SSQE se esercita un’attività secondo l’allegato 8 e le emissioni di gas serra degli impianti non sono durevolmente inferiori a 5000 tonnellate di CO2eq all’anno.