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Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 172 pagine

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in termini di emissioni di gas serra. In tal caso, il nuovo valore iniziale è stabilito considerando le emissioni supplementari comprovate.

3In caso di mancato raggiungimento, il valore iniziale è ridotto a meno che il gestore dell’impianto non dimostri che le minori emissioni non sono riconducibili a una maggiore efficienza in termini di emissioni di gas serra. In tal caso, il nuovo valore iniziale è stabilito considerando le minori emissioni.

Art. 84 Inosservanza dell’obbligo

1Se un gestore non adempie il proprio obbligo di consegna di diritti di emissione svizzeri entro il termine stabilito, l’UFAM decide la prestazione sostitutiva conformemente all’articolo 29 della legge sul CO2.

2Il termine di pagamento è di 30 giorni dalla data della notifica della decisione. In caso di ritardo nel pagamento, è dovuto un interesse di mora. Il DFF ne stabilisce il tasso.

Capitolo 7: Gestori di impianti con impegno di riduzione

Art. 85 Condizioni

1I gestori di impianti possono impegnarsi a ridurre le loro emissioni di gas serra secondo l’articolo 36 capoverso 1 della legge sul CO2, se svolgono un’attività economica o di diritto pubblico secondo il capoverso 3 e le emissioni di gas serra che ne derivano corrispondono ad almeno il 60 per cento delle emissioni di gas serra del sito.

2Il gestore svolge un’attività economica quando è iscritto nel registro di commercio, dispone di un numero d’identificazione delle imprese (numero IDI) e l’attività è esercitata in concorrenza con altri operatori del mercato. La produzione di calore o di freddo per gli edifici abitativi non è considerata un’attività economica.

3Sono considerate attività di diritto pubblico le attività svolte da un ente pubblico.

4Un impegno di riduzione è possibile per le seguenti attività di diritto pubblico:

a. gestione di piscine;

b. gestione di piste di ghiaccio artificiale;

c. gestione di locomotive o navi con trazione a vapore;

d. gestione di ospedali, case di riposo e di cura; e

e. produzione di calore o freddo generati da combustibili fossili, immessa in reti regionali di teleriscaldamento e teleraffreddamento o utilizzata da gestori di impianti di cui al capoverso 1, fatta eccezione per la produzione di calore o di freddo per gli edifici abitativi.

5L’impegno di riduzione comprende un obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra o un obiettivo basato sui provvedimenti.

6I gestori di impianti che esercitano attività economiche o di diritto pubblico secondo il capoverso 3 possono impegnarsi congiuntamente ad aumentare l’efficienza in termini di emissioni di gas serra. Essi sono considerati gestori e devono designare un rappresentante.