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Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 172 pagine

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a. l’efficacia supplementare dei provvedimenti corrisponde annualmente ad almeno il 2 per cento delle emissioni di CO2 o se un valore inferiore è motivato in maniera plausibile sulla base dello stato attuale della tecnica;

b. l’importo della tassa sul CO2 risparmiata è stato preso in considerazione per determinare il potenziale realizzabile.

4I requisiti di cui al capoverso 3 non devono necessariamente essere soddisfatti se la convenzione sugli obiettivi:

a. è stata stipulata prima del 1° gennaio 2022 e riconosciuta come idonea all’impegno; o

b. termina al più tardi il 31 dicembre 2023.

5Le convenzioni sugli obiettivi che terminano prima del 2030 devono essere rinnovate.

Art. 88 Domanda di determinazione di un impegno di riduzione

1La domanda di determinazione di un impegno di riduzione deve essere presentata all’UFAM entro il 1° settembre dell’anno precedente. La procedura è tenuta per via elettronica mediante il Sistema di informazione e di documentazione dell’UFAM.

2La domanda deve contenere:

a. il nome e l’indirizzo del gestore degli impianti;

b. il nome e l’indirizzo degli impianti, in caso di raggruppamento di emissioni di tutti gli impianti inclusi;

c. informazioni sull’attività economica o di diritto pubblico;

d. informazioni sulle emissioni di gas serra dei due anni precedenti;

e. l’analisi del potenziale di riduzione;

f. i numeri dell’identificatore federale dell’edificio (numeri EGID);

g. i numeri IDI;

h. informazioni sulla cassa di compensazione AVS competente e i numeri di conteggio AVS;

i. informazioni sulla delimitazione all’interno dei numeri di conteggio AVS degli impianti che sono solo parzialmente esclusi dalla distribuzione all’economia dei proventi della tassa sul CO2;

j. la conferma del gestore degli impianti che le informazioni e i dati forniti sono corretti e completi.

3I gestori di impianti il cui impegno di riduzione è stabilito sulla base di una convenzione sugli obiettivi devono presentarla unitamente all’obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra o basato su provvedimenti perseguito.

4Se necessario per la determinazione dell’impegno di riduzione, l’UFAM può chiedere ulteriori informazioni.

5L’UFAM può chiedere che il gestore di impianti presenti un piano di monitoraggio secondo l’articolo 63.