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Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 172 pagine

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Art. 86 Obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra

1I gestori di impianti possono chiedere che l’entità della riduzione sia stabilita mediante un obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra.

2L’aumento dell’efficienza in termini di emissioni di gas serra è pari al 2 per cento annuo fino al 2030. Il valore iniziale è pari alla media delle emissioni di gas serra prodotte nei due anni precedenti l’impegno di riduzione.

3In deroga al capoverso 2, l’aumento dell’efficienza in termini di emissioni di gas serra può essere inferiore se:

a. i gestori di impianti hanno stipulato una convenzione sugli obiettivi secondo l’articolo 41 o l’articolo 46 capoverso 2 della legge federale del 30 settembre 201633 sull’energia (LEne);

b. il valore inferiore è motivato in modo plausibile sulla base dello stato attuale della tecnica; e

c. l’importo della tassa sul CO2 risparmiata è stato preso in considerazione per determinare il potenziale realizzabile.

4I requisiti di cui al capoverso 3 non devono necessariamente essere soddisfatti se la convenzione sugli obiettivi:

a. è stata stipulata prima del 1° gennaio 2022 e riconosciuta come idonea all’impegno; o

b. termina al più tardi il 31 dicembre 2023.

5Per fissare l’obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra, l’UFAM tiene in considerazione anche i provvedimenti di riduzione delle emissioni di gas serra generate da processi e di emissioni geogene.

6Se la convenzione sugli obiettivi termina prima del 2030 e non è rinnovata, a partire da tale data e fino alla fine del 2030 si applica l’obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra di cui al capoverso 2. Il valore iniziale corrisponde alla media delle emissioni di gas serra prodotte negli ultimi due anni della convenzione sugli obiettivi.

Art. 87 Obiettivo basato su provvedimenti

1I gestori di impianti, che hanno stipulato una convenzione sugli obiettivi secondo l’articolo 46 capoverso 2 LEne34 e i cui impianti nel corso dei due anni precedenti hanno emesso gas serra per un massimo di 1500 tonnellate di CO2eq all’anno, possono chiedere che l’entità della riduzione sia stabilita mediante un obiettivo basato su provvedimenti.

2L’obiettivo basato sui provvedimenti comprende la quantità totale di emissioni di gas serra che il gestore degli impianti deve ridurre annualmente mediante provvedimenti.

3La convenzione sugli obiettivi di cui al capoverso 1 funge da base per la determinazione dell’obiettivo basato su provvedimenti se:

33 RS 730.0

34 RS 730.0