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Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 172 pagine

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6Se le informazioni di cui al capoverso 1 lettera e e al capoverso 3 non sono ancora disponibili al momento della presentazione della domanda, l’UFAM può, su domanda, prorogare adeguatamente il termine per fornire tali informazioni.

Art. 89 Decisioni

1L’UFAM determina l’impegno di riduzione mediante decisione. Esso può disporre l’impegno in via provvisoria sulla base di un controllo della plausibilità. Nell’ambito del controllo della plausibilità esso esamina in particolare se viene svolta un’attività di cui all’articolo 85 capoverso 1 e se il perimetro geografico è stato scelto correttamente.

2Se l’impegno di riduzione provvisorio non è adeguato al più tardi cinque anni dopo la sua emanazione o al più tardi entro la fine del 2029 sulla base di una verifica dettagliata, fatto salvo l’articolo 94, tale impegno è considerato definitivo.

3L’UFAM decide inoltre la prestazione sostitutiva di cui all’articolo 37 della legge sul CO2.

Art. 90 Rapporto di monitoraggio

1I gestori di impianti presentano all’UFE annualmente, entro il 30 aprile dell’anno successivo, il loro rapporto di monitoraggio nella forma prescritta.

2Il rapporto di monitoraggio deve contenere:

a. informazioni sull’evoluzione delle emissioni di gas serra;

b. informazioni sui provvedimenti attuati per ridurre le emissioni di gas serra e sui loro effetti;

c. informazioni sull’evoluzione dell’efficienza in termini di emissioni di gas serra;

d. informazioni sull’evoluzione degli indicatori di produzione;

e. una contabilità dei combustibili;

f. informazioni su eventuali scostamenti dall’impegno di riduzione con le relative motivazioni e i correttivi previsti.

g. informazioni sui diritti di emissione e gli attestati internazionali consegnati, sulle riduzioni delle emissioni che hanno comportato il rilascio di attestati nazionali e sui miglioramenti dei prodotti al di fuori dei propri impianti;

h. una tabella riassuntiva sotto forma di serie temporale in cui i dati dell’anno di monitoraggio sono confrontati con i valori obiettivo; e

i. una conferma del gestore degli impianti che le informazioni sono complete e corrette.

3L’UFAM può chiedere ulteriori informazioni di cui necessita per valutare il monitoraggio.

4In caso di dubbi sull’esattezza del rapporto di monitoraggio, l’UFAM può ordinare, a spese del gestore, la verifica dei dati da parte di un ufficio specializzato appropriato. Se dalla verifica risulta che il rapporto di monitoraggio è errato, esso viene corretto.