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Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 172 pagine

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Art. 91 Computo degli attestati nazionali

Le riduzioni delle emissioni che comportano il rilascio di attestati nazionali secondo l’articolo 105 sono considerate emissioni di gas serra del rispettivo gestore di impianti ai fini dell’adempimento dell’impegno di riduzione. Esse devono figurare in tal senso nel rapporto di monitoraggio.

Art. 92 Computo di attestati internazionali

Se un gestore di impianti non rispetta il proprio impegno di riduzione e l’UFE non adegua la convenzione sugli obiettivi, il gestore può chiedere il computo di attestati internazionali. A tal fine deve dimostrare che:

a. i provvedimenti previsti nella convenzione sugli obiettivi non sono più attuabili per motivi giuridici o tecnici;

b. eventuali provvedimenti sostitutivi sono stati attuati tempestivamente e non sussiste più alcun potenziale per ulteriori provvedimenti sostitutivi economicamente sostenibili; e

c. la prestazione sostitutiva pregiudicherebbe notevolmente la competitività del gestore degli impianti in caso di mancato rispetto dell’impegno di riduzione (art. 37 legge sul CO2).

Art. 93 Computo dei miglioramenti dei prodotti al di fuori dei propri impianti

1Le riduzioni di emissioni conseguite da un gestore di impianti al di fuori dei propri impianti di produzione, ma in Svizzera, grazie a miglioramenti dei prodotti possono essere computate, su domanda, all’adempimento del suo impegno di riduzione, se:

a. soddisfano, per analogia, i requisiti di cui agli articoli 105–117; e

b. sono in relazione diretta con l’attività del gestore.

2Alla procedura si applicano, per analogia, gli articoli 105–117.

Art. 94 Adeguamento degli impegni di riduzione

1L’UFAM adegua:

a. l’impegno di riduzione provvisorio, se ciò appare opportuno in base a una verifica dettagliata del rispetto delle condizioni determinanti;

b. tutti gli impegni di riduzione se i parametri di calcolo per la determinazione degli obiettivi di riduzione secondo gli articoli 86 e 87 cambiano.

2Gli adeguamenti di cui al capoverso 1 lettere a e b sono effettuati retroattivamente all’inizio dell’anno in cui è stata accertata l’inesattezza delle indicazioni o in cui è stata modificata la convenzione sugli obiettivi.

3Se l’adeguamento retroattivo dell’impegno di riduzione comporta una modifica del rispetto dell’impegno di riduzione:

a. il gestore degli impianti deve la prestazione sostitutiva di cui all’articolo 37 della legge sul CO2, se l’impegno di riduzione non è rispettato o se la deviazione dall’obiettivo aumenta;

b. al gestore degli impianti è rimborsata la prestazione sostitutiva di cui all’articolo 37 della legge sul CO2 pagata in eccesso, se l’impegno di riduzione non