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Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 172 pagine
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è rispettato o se la deviazione dall’obiettivo diminuisce; I diritti di emissione consegnati in eccesso sono ritrasferiti nel Registro dello scambio di quote di emissioni sul conto d’origine.
Art. 95 Esclusione di impianti
Prima del 2030 l’esclusione di impianti da un impegno di riduzione esistente è possibile solo se:
a. l’impianto è stato venduto e il nuovo gestore dell’impianto non riprende l’impegno di riduzione;
b. il gestore ha cessato l’esercizio rilevante ai fini delle emissioni di gas serra, l’impianto non genera più emissioni di gas serra o non soddisfa più i requisiti di cui all’articolo 85;
c. il gestore deve partecipare al SSQE a seguito di un aumento delle emissioni di gas serra dell’impianto.
Art. 96 Garanzia della prestazione sostitutiva
Se un gestore di impianti rischia di non raggiungere il suo obiettivo, l’UFAM può chiedere all’Ufficio federale delle dogane e della sicurezza dei confini (UDSC) la garanzia della prestazione sostitutiva prevista di cui all’articolo 37 della legge sul CO2 fino a quando tale rischio cessa di esistere.
Art. 97 Obbligo di notifica in caso di cambiamenti
Il gestore di impianti notifica senza indugio all’UFAM:
a. qualsiasi cambiamento che potrebbe incidere sull’impegno di riduzione;
b. qualsiasi modifica concernente l’obbligo di partecipare al SSQE;
c. un cambiamento del gestore degli impianti;
d. un cambiamento della cassa di compensazione AVS competente o una modifica dei numeri di conteggio AVS;
e. qualsiasi modifica dei dati di contatto.
Art. 98 Pubblicazione di informazioni
Sempre che siano tutelati il segreto di fabbricazione e il segreto d’affari, l’UFAM può pubblicare:
a. il nome e gli indirizzi dei gestori degli impianti con impegno di riduzione, in caso di raggruppamento di emissioni di tutti gli impianti inclusi;
b. i numeri EGID e IDI degli impianti;
c. gli obiettivi di efficienza in termini di emissioni di gas serra o gli obiettivi basati sui provvedimenti;
d. le emissioni di gas serra di ciascun impianto;
e. la quantità di attestati nazionali di cui all’articolo 91 rilasciati a ciascun gestore degli impianti;