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Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 172 pagine
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f. la quantità di attestati internazionali di cui all’articolo 92 che ciascun gestore di impianti consegna;
g. l’entità delle riduzioni delle emissioni di cui all’articolo 93 che ciascun gestore degli impianti si fa computare all’adempimento dell’impegno di riduzione;
h. l’importo della prestazione sostitutiva e i diritti di emissione consegnati;
i. i nomi, gli indirizzi aziendali e le relative organizzazioni dei consulenti energetici che hanno assistito i gestori degli impianti nella stipulazione dell’impegno di riduzione e nel monitoraggio.
Capitolo 8: Compensazione delle emissioni di CO2 dei carburanti e attestati per le riduzioni delle emissioni e lo stoccaggio di carbonio
Sezione 1: Compensazione delle emissioni di CO2 dei carburanti
Art. 99 Obbligo di compensazione
1È soggetto all’obbligo di compensazione chi:
a. immette in consumo carburanti secondo l’allegato 18; oppure
b. converte gas fossili usati come combustibile in gas usato come carburante di cui all’allegato 18.
2Non devono essere compensate le emissioni di CO2 di carburanti completamente esentati dall’imposta sugli oli minerali conformemente all’articolo 17 della legge federale del 21 giugno 199635 sull’imposizione degli oli minerali.
Art. 100 Deroghe all’obbligo di compensazione in caso di piccole quantità
1L’obbligo di cui all’articolo 99 capoverso 1 non si applica alle persone che nei tre anni precedenti hanno immesso in consumo quantità di carburanti la cui utilizzazione energetica comporta emissioni inferiori a 1000 tonnellate di CO2 l’anno.
2La deroga all’obbligo di compensazione dura fino all’inizio dell’anno in cui le emissioni di CO2, prodotte dall’utilizzazione energetica della quantità di carburante immessa in consumo, sono superiori a 1000 tonnellate di CO2.
Art. 101 Raggruppamenti di compensazione
1Le persone soggette all’obbligo di compensazione possono chiedere all’UFAM, entro il 30 novembre dell’anno precedente, di essere considerate come raggruppamenti di compensazione.
2Un raggruppamento di compensazione ha gli stessi diritti e obblighi di una singola persona soggetta all’obbligo di compensazione.
3Deve designare un rappresentante.
35 RS 641.61