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Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 172 pagine
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4Qualsiasi modifica al raggruppamento di compensazione o alle singole persone soggette all’obbligo di compensazione che lo compongono devono essere comunicate senza indugio all’UFAM.
Art. 102 Aliquota di compensazione
1Devono essere compensate le emissioni di CO2 prodotte dall’utilizzazione energetica dei carburanti immessi in consumo nell’anno in questione.
2L’aliquota di compensazione in Svizzera ammonta:
a. per gli anni 2022-2024: almeno al 15 per cento;
b. per gli anni 2025-2030: almeno al 20 per cento.
3L’aliquota di compensazione ammonta complessivamente:
a. per gli anni 2022-2024: in media al 20 per cento
b. per gli anni 2025-2027: in media al 60 per cento
c. per gli anni 2028-2029: in media al 70 per cento
d. per il 2030: al 75 per cento.
4Le emissioni di CO2 di ogni carburante sono calcolate in base ai fattori di emissione secondo l’allegato 18.
Art. 103 Adempimento dell’obbligo di compensazione
1La persona soggetta all’obbligo di compensazione delle emissioni di CO2 adempie al proprio obbligo di compensazione entro il 31 dicembre dell’anno successivo mediante
a. la consegna di attestati nazionali o internazionali; e
b. l’immissione in consumo di biocarburanti secondo le esigenze di cui all’articolo 12b capoversi 1 e 3 della legge sull’imposizione degli oli minerali36 e delle relative disposizioni attuative.
2Almeno il 3 per cento dell’obbligo di compensazione deve essere adempiuto con provvedimenti in Svizzera volti a ridurre a lungo termine le emissioni di CO2 nel settore dei trasporti. Se a tal fine sono immessi in consumo biocarburanti secondo il capoverso 1 lettera b, sono computabili soltanto le compensazioni al netto.
3L’immissione di biocarburanti secondo il capoverso 1 lettera b non deve comportare un aumento diretto e significativo delle emissioni globali, né una riduzione sostanziale del potenziale di stoccaggio globale (rilocalizzazione delle emissioni).
4La quantità di biocarburanti immessi in consumo secondo il capoverso 1 lettera b per adempiere l’obbligo di compensazione deve essere dichiarata annualmente all’UFAM. La quantità dichiarata può essere imputata soltanto nell’anno in cui è stata immessa. Inoltre, si deve comprovare che non è contemplata neppure da un altro strumento previsto dalla presente ordinanza.
5Per l’adempimento dell’obbligo di compensazione sono computati i seguenti attestati:
36 RS 641.61