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Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 172 pagine
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a. negli anni 2022-2025:
1. le riduzioni delle emissioni conseguite in Svizzera tra il 2013 e il 2025 compreso,
2. le riduzioni delle emissioni conseguite all’estero tra il 2021 e il 2025 compreso, e
3. lo stoccaggio di carbonio conseguiti in Svizzera o all’estero tra il 2022 e il 2025 compreso;
b. negli anni 2026-2029: le riduzioni delle emissioni e lo stoccaggio di carbonio conseguiti in Svizzera o all’estero tra il 2021 e il 2030 compreso;
c. nel 2030: le riduzioni delle emissioni e lo stoccaggio di carbonio conseguiti in Svizzera o all’estero nel 2030.
6Con l’adempimento dell’obbligo di compensazione, la persona soggetta all’obbligo di compensazione riferisce in maniera dettagliata e trasparente su:
a. i costi per tonnellata di CO2 compensata; e
b. il supplemento dovuto alla compensazione sui carburanti in centesimi per litro di carburante.
7L’UFAM tratta nel Sistema di informazione e di documentazione, per ogni persona soggetta all’obbligo di compensazione, i seguenti dati:
a. l’entità dell’obbligo di compensazione;
b. la quantità di attestati non ancora utilizzati a titolo di compensazione;
c. la quantità di attestati già consegnati che non possono più essere computati sull’obbligo di compensazione;
d. indicazioni sui costi per tonnellata di CO2 compensata.
Art. 104 Inadempimento dell’obbligo di compensazione
1Se una persona soggetta all’obbligo di compensazione non adempie a tale obbligo entro il termine stabilito, l’UFAM accorda un termine supplementare adeguato per l’adempimento.
2Se non adempie i propri obblighi di compensazione neppure entro il termine supplementare, l’UFAM dispone le prestazioni sostitutive di cui all’articolo 32 della legge sul CO2.
3Il termine di pagamento è di 30 giorni a decorrere dalla data della notifica della decisione. In caso di ritardo nel pagamento, è dovuto un interesse di mora. Il DFF ne stabilisce il tasso.
4Per le tonnellate di CO2 non compensate, entro il 1° giugno dell’anno successivo, devono essere consegnati alla Confederazione attestati internazionali.