Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 131 pagine
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linea di massima a libera disposizione dell’impresa di trasporto. Si parte tuttavia dal presupposto che essi saranno reinvestiti, almeno in parte, nel trasporto ferroviario transfrontaliero di persone.
Art. 235 Principi della concessione di contributi alle offerte per il trasporto ferroviario internazionale
di viaggiatori
Se le risorse del Fondo sono insufficienti per tener conto di tutte le domande meritevoli di promozione, viene stabilito un ordine di priorità delle stesse: le domande per collegamenti notturni hanno la precedenza sui collegamenti diurni poiché i voli sono in primo luogo sostituiti dai treni notturni. I treni diurni con molte fermate hanno effetto in primo luogo su distanze più brevi e sostituiscono quindi soprattutto le corse in automobile. Inoltre, i collegamenti diurni dovrebbero per definizione essere più redditizi. All’interno della stessa categoria vale il principio: quanto più è elevato il risparmio di CO2 con un’offerta, tanto più prioritaria è la sua promozione. Al termine del periodo pluriennale di concessione dei contributi, idealmente basato sulla periodicità del Fondo per il clima, la priorità di una promozione può essere rivalutata sulla base dell’offerta effettivamente attuata. Per valutare se e in quale misura la Confederazione debba partecipare alla promozione di offerte esistenti o nuove, in fase di sviluppo, nel trasporto ferroviario transfrontaliero di persone occorre porre in primo piano il criterio della durabilità delle offerte e del trasferimento effettivo e sostenibile del traffico, e quindi il risparmio di CO2 (cpv. 1). Si pensa di calcolare il risparmio di CO2 per il collegamento ferroviario transfrontaliero (notturno) rispetto al viaggio aereo con la stessa destinazione per ogni anno di promozione. Le emissioni di CO2 per posto sono calcolate sulla base di fonti riconosciute, ad esempio Eurocontrol (volo) e i calcolatori climatici delle FFS (ferrovia). Il valore di riferimento per un posto a sedere in treno è costituito dalla Economy class di un volo, mentre per i posti letto e le cuccette è utilizzata la categoria di volo Business. La base di calcolo è costituita dalla capacità annua del treno (media annua di tutti i posti a sedere, i posti letto e le cuccette vendibili per itinerario di viaggio). In caso di concorrenza per i mezzi finanziari, i fondi disponibili non sono quindi ripartiti tra le offerte "a pioggia", bensì concentrati sulle offerte più meritevoli di sostegno. Ripartendo i fondi "a pioggia" sussisterebbe il rischio che le offerte non interamente sovvenzionate non vengano mai attuate o scompaiano rapidamente.
Il versamento del contributo alle offerte per il trasporto ferroviario internazionale di viaggiatori può essere effettuato in diverse rate. Le modalità specifiche di pagamento saranno decise di volta in volta (art. 217 cpv. 2 lett. d). Con il pagamento finale nel primo trimestre dell’anno successivo, il contributo che deve essere effettivamente pagato dalla Confederazione viene fissato e conguagliato mediante un calcolo retrospettivo (confronto tra la situazione prevista e quella effettiva di posti a sedere, posti letto e cuccette effettivamente venduti per itinerario di viaggio). L’impresa di trasporto deve quindi presentare un rapporto annuale all’UFT con le necessarie indicazioni (cpv. 2). Non viene tuttavia effettuata un’analisi approfondita dei costi e dei blocchi di ricavi. Questo controlling mira infatti in primo luogo a garantire il rispetto della destinazione vincolata dei contributi e non a perseguire una pura copertura del disavanzo.
Art. 236 Decisione
La garanzia per i contributi di cui all’articolo 234 è accordata sotto forma di decisione. Il contenuto è descritto nel capoverso 2 in modo specifico per l’oggetto della promozione. I contributi sono versati a fondo perso.
Sezione 16: Provvedimenti volti a prevenire i danni
Art. 237 Promozione dei provvedimenti di adattamento
Con il Fondo per il clima possono essere sostenuti provvedimenti che contribuiscono a evitare danni a persone e cose di notevole valore, come ad esempio edifici, infrastrutture, oggetti di grande importanza economica, natura e paesaggio, che possono essere provocati dall’aumento delle concentrazioni di gas serra (provvedimenti di adeguamento) e che non possono essere già promossi in virtù di attuali atti normativi speciali al di fuori della legge sul CO2, ad esempio le costruzioni di protezione. Tali danni sono in particolare i danni alla salute causati da ondate di calore, i danni alle persone e alle cose a seguito