Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 131 pagine

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Sezione 15: Trasporto ferroviario transfrontaliero di persone

Art. 233 Oggetto

Le disposizioni di questa sezione sono compatibili con l’Accordo del 21 giugno 199940 fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia . Per garantire servizi ferroviari sufficienti, secondo l’articolo 35 di questo accordo, alla Svizzera è consentito stipulare con le imprese ferroviarie contratti per la fornitura di offerte di trasporto, tenendo conto in particolare di fattori sociali e ambientali. Gli strumenti di promozione finanziaria descritti nel presente progetto non provocano distorsioni sproporzionate della concorrenza. Gli strumenti sono inoltre strutturati in modo non discriminatorio, in modo che anche le imprese estere possano beneficiare dei provvedimenti di promozione. I principi di cui all’articolo 32 dell’accordo sono quindi rispettati.

Il principio secondo cui il trasporto ferroviario transfrontaliero di persone può essere promosso con mezzi finanziari stanziati dal Fondo per il clima è precisato all’articolo 233 per quanto concerne l’oggetto della promozione. La promozione di offerte presso le imprese di trasporto pubblico è considerata l’effetto più diretto del trasferimento dei passeggeri aerei sulla ferrovia. In tal modo si contribuirà in modo efficace a risparmiare sulle emissioni di gas serra. Sono tuttavia promosse soltanto le offerte relative al trasporto ferroviario transfrontaliero a lunga distanza, il cosiddetto traffico internazionale viaggiatori. Sono esclusi da questa promozione i trasporti regionali o locali transfrontalieri e le offerte di autobus a lunga percorrenza (cpv. 3). Sono inoltre promosse solo le offerte che garantiscono un collegamento verso e dalla Svizzera. Conformemente all’articolo 57 capoverso 4 legge sul CO2, le domande di cui al capoverso 2 possono essere presentate da «imprese del trasporto pubblico» (cpv. 1). Non si tratta di una nozione giuridica sancita negli atti normativi relativi al trasporto pubblico. La formulazione aperta non è ulteriormente precisata a livello di ordinanza poiché in primo piano non si trova il destinatario dei mezzi finanziari, bensì il miglioramento dell’offerta nel trasporto ferroviario transfrontaliero di persone.

Art. 234 Domanda di contributi alle offerte per il trasporto ferroviario internazionale di viaggiatori

La promozione può essere chiesta da imprese di trasporto svizzere o estere. Tali imprese devono disporre dei relativi diritti di trasporto o presentare l’offerta in collaborazione con un’impresa di trasporto autorizzata. Esse presentano annualmente una domanda all’UFT (cpv. 1). Se operano il trasporto in cooperazione, si coordinano e inoltrano congiuntamente un’unica domanda. Il contenuto della domanda è specificato al capoverso 2. L’UFT può tuttavia richiedere ulteriori documenti per poter valutare ad esempio i miglioramenti qualitativi delle offerte esistenti oppure la strutturazione in termini di qualità di nuove offerte o l’impatto sul clima e la relativa efficienza economica a lungo termine (cpv. 3). I contributi devono fungere da incentivo affinché le imprese di trasporto pianifichino, commercializzino e in ultimo forniscano nuove offerte internazionali. La fornitura di servizi di trasporto a lunga distanza, soprattutto a livello transfrontaliero, richiede un orizzonte di pianificazione più lungo. Inoltre occorrono diversi anni prima che una nuova offerta esplichi i suoi effetti. Di conseguenza è nell’interesse sia dell’impresa di trasporto richiedente sia dell’UFT assumersi un impegno pluriennale (cpv. 4). Grazie alla possibilità di promuovere un’offerta sull’arco di diversi anni, si crea un incentivo agli investimenti preliminari e si raggiunge la necessaria stabilità dell’offerta. In tal modo è possibile procurare al beneficiario del contributo per diversi anni una garanzia analoga a quella prevista per le convenzioni sugli obiettivi nel traffico regionale viaggiatori beneficiario di indennità. Nel caso di un impegno pluriennale, le domande da presentare annualmente (cpv. 1) servono unicamente a verificare l’attualità dell’offerta finanziata e a stabilire l’importo dei contributi secondo l’articolo 236 capoverso 2 o, all’occorrenza, ad adeguarlo alle nuove circostanze. Di regola, le offerte esistenti devono essere promosse mediante contributi in modo da aumentare la frequenza dei collegamenti, migliorare la qualità del materiale rotabile o l’assistenza ai viaggiatori, oppure offrire maggiori sconti (cpv. 4). Gli utili conseguiti con l’offerta sovvenzionata sono in

40 RS 0.740.72