Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 131 pagine
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riguardo a tematiche dell’adattamento ai cambiamenti climatici, ad esempio nella pianificazione degli insediamenti o nel turismo. Secondo la prassi vigente sinora, anche il perfezionamento nell’ambito della formazione generale può essere promosso in modo mirato al fine di aumentare le competenze operative di ampie cerchie della popolazione per una protezione concreta del clima nella quotidianità.
Gli attuali criteri di promozione sono definiti nella documentazione relativa alla domanda e pubblicati su Internet. Essi contengono criteri di esclusione e di qualità e hanno finora dato buoni risultati nella pratica. Gli aiuti finanziari devono andare in primo luogo a favore della formazione e del perfezionamento di specialisti.
Art. 240 Informazione
L’attuale prassi di sostenere i Comuni con informazioni e consulenza, affinché possano esercitare maggiormente il loro margine di manovra in materia di politica climatica e la loro funzione di modello, mostrando oppure offrendo alla loro popolazione opzioni d’intervento, si è dimostrata valida e va proseguita. I Comuni sono l’autorità più vicina ai consumatori. Tra i provvedimenti figurano ora anche l’aumento della prestazione dei pozzi di carbonio, al fine di prelevare CO2 dall’atmosfera e stoccarlo durevolmente (lett. b).
Capitolo 15: Esecuzione
Art. 241 Autorità esecutive
La legge sul CO2 designa l’UFAM quale ufficio competente per la politica climatica. Per evitare la creazione di doppie strutture, mantenere al minimo l’onere amministrativo e sfruttare le sinergie, nell’attuazione della legge l’UFAM è supportato da altri uffici federali (in particolare l’USTRA, l’UFAC, l’UFE, l’UDSC, la DSC e la SECO). I capoversi 2–10 specificano le competenze e la collaborazione.
Art. 242 Inventario dei gas serra
L’inventario dei gas serra è la statistica globale delle emissioni che l’UFAM tiene secondo le disposizioni della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Esso registra le emissioni di tutti i gas serra di cui all’articolo 1 della presente ordinanza, nonché i dati sulle dimensioni e le variazioni dei pozzi di carbonio nella biomassa e nel suolo (ad es. nella foresta). I metodi di calcolo delle emissioni sono definiti nelle direttive dettagliate dell’IPCC. Un requisito fondamentale è la creazione di serie temporali coerenti. È pertanto necessario apportare adeguamenti retroattivi all’inventario dei gas serra in caso di attuazione di miglioramenti metodologici.
L’inventario dei gas serra di un anno civile è pubblicato ogni due anni nel mese di aprile e presentato al Segretariato della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Determinante per valutare il raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 3 capoversi 1, 2 e 4 legge sul CO2 sarà l’inventario presentato nel 2032, che conterrà le emissioni del periodo 1990-2030.
In linea con la procedura prevista dall’Accordo di Parigi, l’inventario dei gas serra indica le variazioni dei pozzi di carbonio dovute all’uso del suolo, ai cambiamenti nell’utilizzo del suolo e alla gestione delle foreste, ma per il raggiungimento degli obiettivi viene computata solo la differenza rispetto a un livello di riferimento. Questa differenza corrisponde alla prestazione dei pozzi di carbonio computabile a livello internazionale; tale differenza è computata come riduzione delle emissioni anche a livello nazionale.
Le riduzioni delle emissioni e le prestazioni dei pozzi di carbonio conseguite all’estero sono computate nella verifica del raggiungimento degli obiettivi se soddisfano i requisiti per gli attestati internazionali (art. 105 segg.) e sono state presentate per l’adempimento dell’obbligo di compensazione di cui all’articolo 99. Analogamente, è computabile anche il bilancio netto dello scambio di diritti di emissione tra il sistema di scambio di quote di emissioni svizzero e quello dell’UE, a condizione che siano state concordate con l’UE le relative modalità di conteggio in conformità all’Accordo di Parigi.