Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 131 pagine
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Secondo l’articolo 77 capoverso 1 legge sul CO2, i diritti di emissione del periodo 2013-2020 possono essere riportati nel periodo 2021-2030. Le imprese che partecipano al sistema di scambio di quote di emissioni possono utilizzare tali diritti senza restrizioni. Con l’Accordo di Parigi, la Svizzera rinuncia a farsi computare gli accrediti del secondo periodo d’impegno del Protocollo di Kyoto (2013-2020). In tal modo si vuole rendere chiaro che con l’Accordo di Parigi è stato creato un nuovo sistema indipendente, che rappresenta un nuovo inizio per tutti i Paesi. Conformemente a questo modo di procedere, i diritti di emissione del periodo 2013-2020 non saranno presi in considerazione per la verifica del raggiungimento degli obiettivi della legge sul CO2.
Gli attestati nazionali sono rilasciati per le riduzioni delle emissioni e lo stoccaggio di carbonio in Svizzera (art. 105 segg.). Nell’inventario dei gas serra, queste riduzioni delle emissioni e queste prestazioni dei pozzi di carbonio sono riportate, in linea di massima, nel settore e nell’anno in cui sono conseguite. Di conseguenza, gli attestati nazionali non sono rilevanti ai fini della valutazione del raggiungimento degli obiettivi. Secondo l’articolo 77 capoverso 3 legge sul CO2, gli attestati nazionali rilasciati nel periodo 2013-2020 possono essere utilizzati per adempiere l’obbligo di compensazione nel periodo 2021- 2025, ma non sono computabili per valutare il raggiungimento degli obiettivi secondo l’articolo 3 capoverso 1 legge sul CO2, in quanto la prestazione di riduzione è già stata registrata nell’inventario dei gas serra negli anni 2013-2020.
L’obiettivo di riduzione di cui all’articolo 3 capoverso 1 legge sul CO2 sarà verificato nel 2032 sulla base dell’inventario dei gas serra 1990-2030. Determinanti saranno le emissioni in esso indicate per l’anno 1990. Le emissioni derivanti dal traffico aereo e marittimo internazionale non saranno incluse nel calcolo. Si esaminerà, da un lato, l’anno 2030 e, dall’altro, la media del periodo 2021-2030. L’obiettivo per il 2030 corrisponde al 50 per cento delle emissioni del 1990. L’obiettivo per le emissioni medie nel periodo 2021-2030 corrisponde al 65 per cento delle emissioni del 1990.
L’obiettivo sarà raggiunto se, dedotta la prestazione dei pozzi di carbonio computabile, un eventuale bilancio commerciale computabile tra i sistemi di scambio di quote di emissioni della Svizzera e dell’UE, nonché gli attestati internazionali che sono stati presentati in adempimento dell’obbligo di compensazione, le emissioni saranno inferiori ai valori obiettivo per il 2030 e per il periodo 2021-2030. All’obiettivo del 2030 saranno computati solo gli attestati internazionali rilasciati per le riduzioni nel 2030.
Secondo l’articolo 3 capoverso 2 legge sul CO2, nel 2030 almeno i tre quarti della riduzione delle emissioni dovranno essere conseguiti in Svizzera. Ciò significa che l’obiettivo nazionale per il 2030 corrisponde al 62,5 per cento delle emissioni del 1990. L’obiettivo nazionale sarà raggiunto se, nel 2030, dedotte le prestazioni dei pozzi di carbonio computabili, le emissioni saranno inferiori all’obiettivo nazionale.
Il raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 3 capoverso 4 legge sul CO2 sarà parimenti valutato sulla base dei dati dell’inventario dei gas serra. La statistica del CO2, allestita di volta in volta prima dell’inventario dei gas serra, serve a verificare gli obiettivi intermedi delle emissioni dei combustibili di cui all’articolo 122 capoverso 1 della presente ordinanza.
Art. 243 Rapporto sui rischi finanziari legati al clima
I rapporti della FINMA e della BNS sono allestiti annualmente e pubblicati. In questo contesto possono essere impiegati strumenti esistenti (ad es. monitoraggio dei rischi della FINMA e rapporto sulla stabilità finanziaria della BNS) o, all’occorrenza, redatti ulteriori rapporti autonomi. La FINMA e la BNS effettuano le verifiche dei rischi finanziari legati al clima nell’ambito del loro attuale mandato. I rischi climatici non costituiscono una nuova categoria di rischio separata, ma sono fattori di rischio che influenzano le categorie di rischio esistenti. Per il rapporto si può inoltre rinviare ad analisi esterne, come ad esempio i test regolari di compatibilità climatica.
Nel suo rapporto sui rischi finanziari legati al clima concernenti gli istituti, la FINMA informa in merito alla situazione generale di rischio degli istituti sottoposti alla sua vigilanza per quanto riguarda i loro rischi fisici e di transizione in orizzonti temporali diversi. In questo contesto, la FINMA può trattare rischi