Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 131 pagine
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presentati saranno valutati da un organo specializzato composto da ricerca, industria e amministrazione.
Sezione 14: Provvedimenti di riduzione dei Cantoni, dei Comuni e delle loro piattaforme
Art. 230 Oggetto
Conformemente all’articolo 57 capoverso 3 legge sul CO2, a Cantoni, Comuni o alle loro piattaforme sono versati, sotto forma di aiuti finanziari, al massimo 25 milioni di franchi all’anno provenienti dal Fondo per il clima per progetti volti a ridurre le emissioni di gas serra (cpv. 1). I provvedimenti finanziati devono soddisfare gli obiettivi di politica climatica della Confederazione e dei Cantoni e non possono essere già promossi altrove, come nel caso dei provvedimenti riguardanti gli edifici secondo l’articolo 55 della legge sul CO2.
Il capoverso 2 precisa il termine «piattaforma» impiegato nella legge sul CO2. Con piattaforme s’intendono i consorzi di Comuni o le attività congiunte intercomunali, come ad esempio i consorzi per le acque reflue o i rifiuti. Anche le organizzazioni sostenute congiuntamente dai Comuni, come i parchi naturali o le biosfere, sono considerate piattaforme. Etichette come ad es. «Città dell’energia» non sono tuttavia promosse poiché sono già sostenute da strumenti di promozione esistenti.
Art. 231 Domanda
I Cantoni, i Comuni o le loro piattaforme devono presentare all’UFAM una domanda di aiuto finanziario entro il 31 ottobre dell’anno precedente (cpv. 1). Il capoverso 2 precisa le informazioni che la domanda deve contenere. Oltre alle informazioni di cui al capoverso 2, i Cantoni devono documentare se esiste un credito per il provvedimento da adottare e il relativo importo (cpv. 3). In tal modo si vuole garantire che anche i Cantoni forniscano un proprio contributo alla promozione.
Art. 232 Decisione e versamento
Sulla base delle domande, l’UFAM decide in merito al versamento degli aiuti finanziari ai Cantoni, ai Comuni o alle loro piattaforme (cpv. 1). Non sussiste alcun diritto a mezzi di promozione. Nell’attribuzione dei mezzi, sono trattati in via prioritaria provvedimenti che presentano il miglior rapporto costibenefici in relazione alla riduzione delle emissioni di gas serra (cpv. 2).
L’UFAM garantisce gli aiuti finanziari ai Comuni o alle loro piattaforme mediante decisione (cpv. 3). La decisione stabilisce l’importo del contributo (lett. a) e i costi computabili (lett. b).
Conformemente all’articolo 7 lettera i LSu, per gli aiuti finanziari ai Cantoni deve essere stipulato un accordo di programma tra la Confederazione e i Cantoni e gli aiuti finanziari saranno in seguito concessi sotto forma di contributi globali. Il capoverso 4 precisa i contenuti che devono essere inclusi in un accordo di programma. Occorre assicurare un’adeguata partecipazione da parte dei Cantoni.
Un accordo di programma dura di norma quattro anni (cpv. 5). Conformemente alle disposizioni transitorie di cui all’articolo 83 legge sul CO2, dal 2025 al più tardi il Parlamento stabilirà la destinazione e l’importo massimo degli aiuti finanziari in un decreto federale insieme al relativo messaggio quadriennale. A partire da tale data gli accordi di programma e il messaggio quadriennale saranno sincronizzati. Per i tre anni dal 2022 al 2024 sono eccezionalmente possibili anche accordi di programma di soli due o tre anni.
Con i mezzi del Fondo per il clima può essere finanziato (cpv. 6) e versato annualmente (cpv. 7) al massimo il 50 per cento dei costi per ciascun provvedimento. Gli altri mezzi devono essere ottenuti dal richiedente stesso. Nella determinazione dell’importo del contributo stanziato dal Fondo per il clima si tiene conto della riduzione delle emissioni di gas serra conseguibile mediante il provvedimento: più le riduzioni conseguite sono elevate, maggiore può essere la quota stanziata dal Fondo per il clima. In tal modo si vuole ottenere un effetto massimo con i fondi previsti dalla legge sul CO2.