Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 131 pagine
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finanziari specifici legati al clima (rischio di mercato, rischio di credito, rischio assicurativo, ecc.) che possono essere di particolare rilevanza per gli istituti finanziari sottoposti a vigilanza. Nel complesso, la FINMA si basa sulle proprie conoscenze derivanti dall’attività di vigilanza, definendo il suo mandato in funzione dei rischi conformemente all’entità e all’intensità delle attività di vigilanza. La FINMA riferisce inoltre in forma aggregata e anonimizzata in merito al trattamento dei rischi finanziari rilevanti in relazione al clima da parte degli istituti.
Il rapporto della BNS deve essere integrato nella struttura giuridica e negli strumenti legislativi esistenti relativi alla BNS. L’analisi dei rischi finanziari macroprudenziali legati ai cambiamenti climatici da parte della BNS si basa sulla valutazione generale dei rischi (art. 5 cpv. 2 lett. e in combinato disposto con l’art. 6 legge sulla Banca nazionale41). Nel rapporto sui rischi finanziari macroprudenziali legati al clima, la BNS informa annualmente il pubblico, in forma aggregata, in merito alla situazione generale di rischio degli istituti finanziari e delle infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica per quanto riguarda i rischi fisici e di transizione in diversi orizzonti temporali.
Art. 244 Indennizzo per le spese d’esecuzione
Secondo l’articolo 61 della legge sul CO2, i proventi della tassa sul CO2 applicata ai combustibili fossili, della tassa sui biglietti aerei e della tassa sull’aviazione generale sono calcolati sottraendo dalle entrate le spese di esecuzione. L’onere finanziario e in termini di personale delle autorità esecutive di cui all’articolo 241 è indennizzato con l’1,1 per cento delle entrate delle tre tasse d’incentivazione. Si stima che ogni anno saranno così disponibili 22,4 milioni di franchi a destinazione vincolata; 3,5 milioni di franchi in più rispetto all’importo disponibile per l’esecuzione della legge sul CO2 vigente.
Art. 245 Controlli e obbligo di informare
L’articolo 245 autorizza le autorità esecutive a controllare in qualsiasi momento la corretta attuazione degli impegni giuridici assunti secondo la presente ordinanza. A tal fine, possono effettuare controlli, annunciandoli o non annunciandoli. Il capoverso 1 elenca i gestori di impianti, le imprese e le persone tenuti a fornire informazioni. Tutte le informazioni, i documenti e i dati necessari all’esecuzione della presente ordinanza devono essere messi a disposizione delle autorità esecutive (cpv. 2). Ciò riguarda in particolare i dati che servono per il calcolo delle emissioni di gas serra e per la verifica delle tasse.
Art. 246 Trattamento dei dati
L’articolo 246 autorizza le autorità esecutive a mettersi reciprocamente a disposizione i dati raccolti nell’ambito dell’esecuzione, nella misura necessaria per l’adempimento dei loro compiti d’esecuzione (cpv. 1). Secondo il capoverso 2, per l’obbligo di compensazione degli importatori di carburanti possono anche essere scambiati dati tra l’UDSC e Carbura. Inoltre, l’UFAM e swisstopo possono scambiarsi i dati sui pozzi di carbonio geologici (cpv. 3). Il capoverso 4 disciplina l’archiviazione dei dati nell’Archivio federale.
La base legale per la fornitura dei dati da parte dell’USTRA all’UFE a scopo di esecuzione è mantenuta invariata.
Art. 247 Coordinamento con l’Unione europea
L’articolo 247 si fonda sull’articolo 11 dell’accordo SSQE. Quest’ultimo prevede che la Svizzera e l’UE coordinino i loro sforzi, ossia si sostengano reciprocamente, nell’esecuzione dell’accordo SSQE, nel garantire l’integrità dei mercati del CO2 collegati e nell’evitare il trasferimento di emissioni di CO2 e distorsioni della concorrenza. Secondo l’accordo SSQE, tale coordinamento deve avvenire anche mediante la messa a disposizione di informazioni. L’articolo 247 sancisce esplicitamente queste disposizioni per l’UFAM. Le informazioni necessarie da trasmettere potrebbero consistere, ad esempio, in dati relativi alle transazioni provenienti dal Registro svizzero dello scambio di quote di emissioni in relazione
41 Legge federale sulla Banca nazionale svizzera (LBN); RS 951.11