Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 131 pagine
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Capitolo 16: Disposizioni finali
Art. 50 Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza del 30 novembre 2012 sul CO2 è abrogata.
Art. 251 Modifica di altri atti normativi
Oltre all’ordinanza sul CO2, vengono modificati altri atti normativi, come l’ordinanza sull’energia, l’ordinanza sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni, l’ordinanza sulla geoinformazione, l’ordinanza concernente l’esame dell’impatto sull’ambiente e l’ordinanza relativa alla tassa d’incentivazione sui composti organici volatili (cfr. all. 28).
Art. 252 Partecipazione al SSQE
I gestori di impianti soggetti all’obbligo di partecipazione che hanno partecipato al SSQE già nel 2021 secondo il diritto previgente continuano a partecipare al SSQE e non devono più annunciarsi all’UFAM. La decisione di partecipazione emessa rimane in vigore. Anche il piano di monitoraggio rimane valido se è sempre attuale (cpv. 1).
I gestori di impianti che, secondo il diritto previgente, hanno già partecipato al SSQE nel 2021 e che, al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza del [...], non soddisfano più durevolmente le condizioni di cui all’articolo 45 capoverso 1 o all’articolo 47 capoverso 1, possono chiedere, entro il 28 febbraio 2022, di uscire dal SSQE a partire dal 1° gennaio 2022 (cpv. 2). Ritenuto che questi gestori di impianti non soddisfano più le condizioni di partecipazione al SSQE, essi non saranno più tenuti a presentare un piano di monitoraggio (art. 63) o un rapporto di monitoraggio (art. 64). Se non richiedono di uscire, rimangono nel SSQE.
I gestori di impianti che, secondo il diritto previgente, hanno chiesto una deroga al SSQE già dal 1° gennaio 2021 (opt-out) potranno ritirare la relativa domanda entro il 28 febbraio 2022 per partecipare al SSQE a partire dal 1° gennaio 2022 (cpv. 3). Il piano di monitoraggio secondo l’articolo 63 capoverso 1 dovrà essere presentato per approvazione entro il 31 marzo 2022 (cpv. 5). Se la notifica sarà effettuata in ritardo, per il 2022, al gestore di impianti saranno assegnati diritti di emissione a titolo gratuito soltanto dalla quota di cui all’articolo 51 capoverso 2 e quindi dalla quantità trattenuta per i nuovi partecipanti o per i partecipanti al SSQE con forte crescita o nuovi elementi di assegnazione. Se tale quota non sarà sufficiente per soddisfare pienamente i diritti, ai fini dell’assegnazione dei diritti di emissione questo gestore sarà trattato, per quanto attiene all’ordine di priorità, come un nuovo partecipante ai sensi dell’articolo 51 capoverso 4, lettera d. In deroga all’articolo 51 capoverso 5, per l’assegnazione sarà determinante la data della notifica.
In deroga all’articolo 46 capoverso 1, un gestore di impianti che ha già partecipato nel 2021 al SSQE secondo il diritto previgente, che soddisfa la condizione di cui all’articolo 46 capoverso 1 e che intende essere esentato dall’obbligo di partecipare al SSQE dal 1° gennaio 2022, potrà chiedere entro il 28 febbraio 2022 di non partecipare più al SSQE con effetto dal 1° gennaio 2022. Se ha partecipato al SSQE durante meno di tre anni, i costi per il calcolo e la verifica dell’assegnazione a titolo gratuito gli sono fatturati in quanto l’assunzione da parte della Confederazione sarebbe sproporzionata (cpv. 4).
Art. 253 Impianti non considerati nel SSQE
A partire dal 2023 gli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani saranno inclusi nel SSQE se entro tale data non si riuscirà a trovare una soluzione adeguata per il settore. Il DATEC chiederà al Consiglio federale di abrogare il presente articolo se il settore e il DATEC raggiungeranno un accordo che garantisca una riduzione adeguata delle emissioni di gas serra generate e un miglioramento dell’efficienza degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani. In tal caso, la categoria di impianti «combustione di vettori energetici fossili o parzialmente fossili con una potenza termica totale superiore a 20 MW» sarebbe adeguata nell’allegato 8 con l’aggiunta «è eccettuata la combustione di vettori energetici fossili o