Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 131 pagine

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a un sospetto di attività criminali. Tali dati sarebbero trasmessi nel rispetto del segreto di fabbrica e d’affari e, all’occorrenza, anonimizzati o classificati e trattati secondo i livelli di confidenzialità di cui all’articolo 9 dell’accordo SSQE.

Art. 248 Adeguamento degli allegati

Il DATEC può adeguare autonomamente determinati allegati o loro parti. Ciò riguarda ad esempio gli elementi tecnici per l’attuazione delle disposizioni sul CO2 per i veicoli come la determinazione annuale del peso a vuoto (all. 3 n. 2), le emissioni medie di CO2 (all. 6) e gli importi per le prestazioni sostitutive (all. 7).

Nell’ambito dello scambio di quote di emissioni possono essere adeguate le categorie di impianti (all. 8), i parametri di riferimento (all. 10 n. 1 e all. 17), i fattori di adeguamento (all. 10 n. 3 e all. 17) e le autorità competenti (all. 12), se regolamentazioni internazionali analoghe subiscono modifiche, in particolare nell’UE. In tal modo è possibile reagire più rapidamente ai nuovi sviluppi ed evitare distorsioni della concorrenza rispetto al SSQE dell’UE.

Negli allegati 19 e 20 possono essere esclusi determinati tipi di progetti di protezione del clima esteri o svizzeri e i metodi standard per le reti di riscaldamento a distanza (all. 22) e per il gas di discarica (all. 23) possono essere adeguati all’evoluzione tecnica. Nell’allegato 24 le tariffe per unità commerciale possono essere adeguate in caso di aumento della tassa sul CO2.

L’allegato 25 è adeguato dal DATEC se si verificano progressi tecnici o economici rilevanti nell’ambito dello sviluppo di provvedimenti volti a ridurre in modo sostanziale le emissioni di gas serra nel traffico aereo o se regolamentazioni internazionali analoghe subiscono delle modifiche.

Art. 249 Approvazione di decisioni minori

L’accordo SSQE (art. 12-13) prevede, per la sua gestione, un Comitato misto composto da rappresentanti della Svizzera e dell’UE. Come nel caso di altri accordi bilaterali con l’UE, la delegazione svizzera in seno al comitato misto per l’Accordo SSQE è composta da collaboratori dell’Amministrazione federale. Le decisioni del comitato misto dell’accordo SSQE devono essere preliminarmente poste in consultazione in funzione del loro contenuto e della loro portata, affinché, tra l’altro, le cerchie interessate possano esprimersi in merito, e devono essere approvate. Le decisioni di ampia portata (ad es. quelle che comportano adeguamenti di legge) devono essere approvate dal Parlamento, mentre le decisioni di portata limitata (ad es. quelle che comportano adeguamenti di ordinanze) possono essere approvate dal Consiglio federale. Nell’ambito dell’accordo SSQE, il comitato misto deve prendere regolarmente diverse decisioni di portata limitata che concernono questioni tecnico-amministrative e di portata subordinata (ad es. adeguamento degli allegati alle basi giuridiche delle parti precedentemente modificate, accordi tecnici per la gestione dei registri dello scambio di quote di emissioni).

Secondo l’articolo 48a capoverso 1 della legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione42, il Consiglio federale può delegare la conclusione di trattati internazionali a un dipartimento, mentre in caso di trattati di portata limitata a un gruppo o a un ufficio federale. Conformemente a questa disposizione, il nuovo articolo 230 disciplina la delega di competenze al DATEC per l’approvazione delle decisioni del comitato misto di portata limitata, che concernono questioni tecnico-amministrative e che sono inoltre di portata subordinata (cfr. l’elenco esemplificativo nel precedente paragrafo). Ciò sgrava il Consiglio federale e abbrevia la procedura di approvazione delle relative decisioni. Tutte le altre decisioni di portata limitata continueranno ad essere approvate dal Consiglio federale o dal Parlamento (ad es. quelle che comportano adeguamenti delle ordinanze) tenendo conto delle consuete procedure di consultazione.

42 Legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA); RS 172.010