Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 131 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 107Fedlex · Rapporto esplicativo
parzialmente fossili in impianti il cui scopo principale è lo smaltimento dei rifiuti urbani secondo l’articolo 3 lettera a OPSR».
Art. 254 Conclusione dell’impegno di riduzione 2021
Per la verifica dei dati di monitoraggio 2021, il rilascio degli attestati fino al 2021 e la conclusione del periodo d’impegno 2013-2021 si applicano gli articoli pertinenti della legislazione sul CO2 in vigore sinora (cpv. 1).
A seguito della crisi causata dal Coronavirus, molti gestori di impianti si situeranno probabilmente al di sotto di quanto stabilito dal percorso di riduzione anche per il 2021 e registreranno una riduzione delle emissioni. La misura di sgravio decisa per il 2020 sarà pertanto mantenuta fino alla fine del 2021. Per questo motivo, la presente disposizione transitoria prevede di sospendere anche per il 2021 la regola secondo cui il mancato raggiungimento di quanto stabilito per tre volte in misura del 10 per cento o per una volta in misura del 30 per cento causa un adeguamento dell’impegno di riduzione. Soltanto in caso di allacciamento al teleriscaldamento o di chiusura di impianti, l’obiettivo di emissione e l’obiettivo basato sui provvedimenti saranno adeguati o conclusi anticipatamente pro rata temporis (cpv. 3). I gestori di impianti che superano quanto stabilito dal loro percorso di riduzione continuano a non essere interessati da questa disposizione.
La domanda di conversione degli accrediti degli anni 2008-2012 in attestati dovrà essere presentata all’UFAM al più tardi entro il 31 dicembre 2022 (cpv. 4), mentre quella per il rilascio di attestati per le riduzioni delle emissioni per gli anni 2013-2023 entro al più tardi il 31 dicembre 2023 (cpv. 5). I gestori di impianti che nel 2020 non avevano diritto ad attestati, ma le cui emissioni nel 2021 non hanno raggiunto quanto stabilito dal percorso di riduzione in misura di oltre il 30 per cento, non riceveranno alcun attestato, a meno che non possano dimostrare che la riduzione delle emissioni è riconducibile a dei provvedimenti (cpv. 2). Se i termini non sono rispettati, il diritto si estingue.
Art. 255 Domanda di determinazione di un impegno di riduzione a partire dall’1.1.2022
I gestori di impianti, che intendono stipulare un impegno di riduzione dal 1° gennaio 2022 e che sono esentati dalla tassa sul CO2, dovranno presentare la relativa domanda entro il 1° febbraio 2022, tramite il Sistema di informazione e di documentazione (CORE) gestito dall’UFAM (lett. a). Nella domanda devono essere indicate le emissioni di gas serra del 2019 e del 2020 (lett. b).
Art. 256 Restituzione della tassa sul CO2
L’ UDSC può restituire provvisoriamente ai gestori di impianti le tasse versate, qualora abbiano notificato l’obbligo di partecipare al SSQE o abbiano presentato una domanda di partecipazione al SSQE (cpv. 1 lett. a). Una restituzione provvisoria è possibile anche per i gestori di impianti con un impegno di riduzione, se nel secondo periodo d’impegno erano esentati dalla tassa sul CO2 e hanno presentato per tempo all’UFAM una domanda per un impegno di riduzione a partire dal 2022 (lett. b). L’UFAM notifica all’UDSC i casi in cui non si verifica la partecipazione al SSQE (cpv. 2 lettera a) o in cui entro la fine del 2023 non entra in vigore un impegno di riduzione (lett. b); in tali casi l’UDSC chiede il rimborso della restituzione già eseguita, con gli interessi.
Art. 257 Comunicazione delle imprese di trasporto aereo che emettono biglietti aerei per i voli in
partenza dalla Svizzera
Conformemente all’articolo 138, le imprese di trasporto aereo che emettono biglietti aerei per i voli di linea e charter in partenza dalla Svizzera devono comunicarlo prima del primo volo. Per i primi due mesi dall’entrata in vigore della presente ordinanza si applica un termine transitorio sino a fine febbraio 2022.