Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 131 pagine

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rispettare il valore soglia per il CO di 20 kg/m2 di superficie di riferimento energetico, le emissioni di

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CO devono essere ridotte di 12 000 kg di CO all’anno (0,6 * 4000 m2* (25 kg/m2– 20 kg/m2)).

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Il numero 3 offre la possibilità di provare il rispetto dei valori soglia per il CO2 anche mediante il Certificato energetico cantonale degli edifici (CECE), unificando e semplificando in tal modo l’esecuzione, a condizione che il CECE indichi in modo trasparente le emissioni di CO2 dell’impianto di produzione di calore per il riscaldamento e l’acqua calda conformemente al numero 1.

Per gli edifici di grandi dimensioni con un consumo medio di energia termica fossile superiore a 1 GWh negli ultimi quattro anni di esercizio interi, è possibile una procedura semplificata, in cui può essere provato il rispetto dei valori soglia per il CO sulla base del consumo medio per m2 di superficie di riferi-

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mento energetico (n. 4).

Il numero 5 stabilisce, per le costruzioni esistenti, che il calore residuo proveniente da un impianto di cogenerazione forza-calore fossile (ICFC) di proprietà dell’edificio è computato solo se può essere dimostrato che l’impianto utilizza, per almeno il 50 per cento, biocombustibili secondo l’articolo 13 capoversi 1–3 dell’ordinanza sul CO2. La quota percentuale è riesaminata regolarmente nell’ottica degli obiettivi in materia di CO2 ed eventualmente adeguata. Grazie a questa regolamentazione è possibile utilizzare gli ICFC fossili come tecnologia transitoria per la produzione di energia elettrica in inverno e al contempo computare il calore residuo, e ciò a differenza delle nuove costruzioni, in cui gli impianti ICFC fossili di proprietà dell’edificio non possono essere autorizzati.

Il numero 6 definisce i fattori di emissione per le emissioni di CO2 in relazione al potere calorifico dei combustibili fossili ancora utilizzati conformemente alla statistica globale dell’energia e al documento «Analyse des schweizerischen Energieverbrauchs 2000–2019 nach Verwendungszwecken»44. I valori si basano sui fattori di emissione del CO2 dell’inventario svizzero dei gas serra, conformemente alla scheda informativa dell’UFAM del 15 aprile 201945.

Il numero 7 stabilisce che per il clima del luogo e il grado di utilizzazione del generatore di calore rispetto al potere calorifico è determinante il Modello di prescrizioni energetiche dei Cantoni del 9 gennaio 2015.

Allegato 2 relativo al calcolo dei costi supplementari sulla durata di vita di un provvedimento (art. 10 cpv. 1 lett. a ordinanza sul CO2)

L’allegato 2 relativo all’articolo 10 capoverso 1 lettera a e capoverso 2 disciplina i dettagli affinché il calcolo della redditività per gli investimenti nell’edilizia («Calcul de rentabilité pour les investissements dans le bâtiment») secondo la Norma SIA 480 avvenga in modo uniforme.

Al numero 1 si stabilisce che per la valutazione dei costi supplementari sulla durata di vita si deve effettuare un confronto dei costi annui, che deve essere inoltrato unitamente alla domanda di sostituzione di un generatore di calore. La variante di base deve almeno ottemperare alla legislazione cantonale e il confronto deve comprendere diversi provvedimenti e possibili combinazioni che consentano l’osservanza del valore soglia per il CO2. I valori soglia per il CO2 sono valori obiettivo, pertanto il proprietario dell’edificio è libero nella scelta dei provvedimenti. Tra quelli possibili si annoverano, tra l’altro, la sostituzione proporzionale di biocarburanti, il passaggio a vettori energetici fossili con una minore produzione di CO2, il risanamento energetico di parti dell’involucro dell’edificio, il passaggio completo o parziale a un impianto di generazione di calore a energie rinnovabili.

Il numero 2 stabilisce che i costi annui dell’impianto di generazione di calore e di altri eventuali provvedimenti si basano sulla somma dei costi annui di energia e di esercizio e sull’annualità dei costi d’investimento, tenendo conto dei contributi per la promozione. Per il calcolo sono stabilite regole in merito ai tempi di ammortamento (lett. a), alla determinazione dei valori medi annui degli ultimi quattro anni civili

44 https://www.bfe.admin.ch/bfe/it/home/approvvigionamento/statistiche-e-geodati/statistiche-energetiche/consumo-di-energiaper-categorie-di-utilizzazione.html

45 https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/it/dokumente/klima/fachinfo-daten/CO2_Emissionsfaktoren_THG_Inventar.pdf.download.pdf/CO2_fattori_di_emisisone.pdf