Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 131 pagine

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Il numero 4 illustra le modalità di calcolo della quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito a ciascun operatore di aeromobili per il 2020: il punto di partenza sono le tonnellate-chilometro riferite da ciascun operatore di aeromobili per il 2018. Tale valore è moltiplicato per il parametro di riferimento di cui al numero 1, determinando quindi la quantità di diritti di emissione assegnati a titolo gratuito a ciascun operatore di aeromobili.

Il numero 5 illustra il calcolo dell’assegnazione a titolo gratuito a partire dal 2021 per gestore. In linea di principio il calcolo è effettuato sulla base dell’assegnazione a titolo gratuito del 2020 (descritta al numero 4) e di un fattore di riduzione annuo del 2,2 per cento rispetto all’assegnazione a titolo gratuito del 2020. A causa dell’uscita del Regno Unito dal SSQE il valore di base del 2020 utilizzato per i calcoli a partire dal 2021 comprende solo l’assegnazione senza i voli dalla Svizzera verso il Regno Unito.

Allegato 14: Requisiti per il piano di monitoraggio

Il numero 1 definisce i requisiti per il piano di monitoraggio dei gestori di impianti (cfr. in proposito i commenti all’art. 63).

I requisiti per il piano di monitoraggio degli operatori di aeromobili sono elencati al numero 2. Tra questi requisiti figura la garanzia della completezza dei dati da rilevare e della loro sufficiente precisione. Il piano di monitoraggio deve identificare in maniera univoca gli operatori di aeromobili e gli aeromobili e descrivere la metodologia impiegata per rilevare tutti gli aeromobili e i voli che rientrano nell’ambito di applicazione dell’ordinanza. Il piano di monitoraggio deve inoltre descrivere il metodo per determinare le emissioni di CO2.

Gli operatori di aeromobili che producono emissioni di CO2 superiori a 25 000 tonnellate all’anno devono inoltre indicare come monitorano il consumo di carburante di ciascun aeromobile. I metodi ammessi per misurare il consumo di carburante sono gli stessi consentiti nel SSQE dell’UE. Oltre a ciò, essi devono descrivere la metodologia impiegata per colmare le lacune dei dati. Inoltre, la norma stabilisce che, se lo stato dell’operatore di aeromobili subisce una modifica per quanto attiene la sua qualifica di emettitore di entità ridotta, il piano di monitoraggio deve essere nuovamente presentato all’UFAM per verifica.

Il numero 3 stabilisce il metodo di calcolo delle emissioni di CO2 dei voli interessati nell’ambito del SSQE. Le emissioni di CO2 sono determinate sulla base della quantità di carburante consumato, moltiplicata per un fattore di emissione da utilizzare per il rispettivo carburante. I fattori di emissione da utilizzare, espressi in tonnellate di CO2 per tonnellata di carburante [t CO2/t di carburante], sono i seguenti:

 per il cherosene: Jet A-1 e Jet A: 3,15

 per Jet B: 3,10

 per il carburante per aeromobili (AvGas): 3,10

I fattori di emissione sono gli stessi del SSQE dell’UE, al fine di garantire la compatibilità dei due sistemi.

Conformemente a quanto prescritto nel SSQE dell’UE, gli operatori di aeromobili possono, a determinate condizioni, far computare l’uso di carburanti provenienti dalla biomassa. La quota del biocarburante impiegato è valutata con un fattore di emissione pari a zero tonnellate di CO2 per tonnellata di carburante, se quest’ultimo soddisfa i criteri di sostenibilità di cui all’articolo 29 della direttiva europea (UE) 2018/2001 (direttiva sull’energia da fonti rinnovabili, RED II). L’operatore di aeromobili deve fornire la relativa prova. L’applicazione di questi criteri di sostenibilità del diritto europeo consente agli operatori di aeromobili di far computare i carburanti provenienti dalla biomassa nel SSQE svizzero e nel SSQE dell’UE alle stesse condizioni. Finora, tuttavia, nel SSQE dell’UE sono state computate – probabilmente per motivi economici – solo quantità trascurabili di biocarburanti.

Allegato 15: Requisiti posti al rapporto di monitoraggio

Il numero 1 definisce i requisiti posti al rapporto di monitoraggio dei gestori di impianti (cfr. commenti all’articolo 64 capoverso 1).

I requisiti minimi posti al rapporto di monitoraggio degli operatori di aeromobili sono stabiliti al numero 2. Ritenuto che gli operatori di aeromobili hanno una sola autorità di contatto sul modello di uno sportello