Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 131 pagine

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Allegato 20: Riduzioni delle emissioni all’estero per le quali non sono rilasciati attestati

I progetti e i programmi per i quali non possono essere rilasciati attestati internazionali sono elencati all’allegato 20 (art. 105 cpv. 1 lett. a n. 2). Non vengono rilasciati attestati per progetti e programmi le cui riduzioni delle emissioni sono riconducibili a investimenti nell’utilizzo di combustibili o carburanti fossili per la produzione di energia o l’estrazione di vettori energetici fossili. Ciò comprende, in particolare, la sostituzione di vettori energetici fossili con altri vettori energetici fossili, provvedimenti di efficienza nel processo di combustione di vettori energetici fossili e tutti i progetti nella catena di fornitura del carbone, del petrolio o dell’industria del gas (lett. a). Tali progetti e programmi non sono compatibili né con l’obiettivo a lungo termine dell’Accordo di Parigi né con l’orientamento globale della politica energetica della Svizzera. Di conseguenza, anche l’impiego di energia nucleare non è ammesso come progetto o programma di compensazione (lett. b). Ritenuto che i grandi impianti idroelettrici richiedono spesso il trasferimento di grandi gruppi di popolazione e inoltre, di regola, non soddisfano il requisito della mancanza di redditività di cui all’articolo 106 capoverso 1 lettera b numero 1, a partire da una potenza di 20 MW sono esclusi dallo strumento di compensazione (lett. c). A causa del forte calo dei prezzi dell’energia eolica e solare per la produzione di energia elettrica in rete, anche l’immissione in rete di energia elettrica rinnovabile da tali fonti di energia non può essere incentivata, a meno che non avvenga in un Paese meno avanzato (PMA) in cui continuano a sussistere barriere agli investimenti nell’energia eolica e solare per la produzione di energia elettrica in rete. In tutti i Paesi sono possibili progetti mini-grid con una potenza complessiva inferiore a 15 MW (lett. d). In linea di principio, i progetti e i programmi all’estero devono corrispondere allo stato della tecnica nello Stato partner (art. 106 cpv. 1 lett. b n. 2); i progetti e i programmi realizzati da grandi aziende industriali devono corrispondere allo stato attuale della tecnica a livello globale. È lecito aspettarsi che le grandi aziende industriali importino pezzi di ricambio anche nei Paesi in sviluppo, se del caso, e che si avvalgano delle competenze in materia di ingegneria a livello globale. Sono considerate grandi aziende le imprese con più di 250 collaboratori o con una cifra d’affari superiore a 50 milioni di franchi (lett. e). Ritenuto che i progetti che riducono i gas a effetto serra diversi dal CO2 senza un utilizzo a scopo energetico non sono finanziariamente sostenibili, anche tali progetti sono esclusi dallo strumento di compensazione (lett. f). Ciò si riferisce, ad esempio, alle torce di metano e ai progetti di riduzione del HFC-23 e del N2O. Sono esclusi dalla promozione i progetti nel settore dei rifiuti che non sono in relazione con il riciclaggio, il compostaggio o volti a evitare i rifiuti mediante la riduzione del materiale d’imballaggio o simili (lett. g). I progetti basati sullo stoccaggio biologico di carbonio sono esclusi dal rilascio di attestati internazionali (lett. h). Diverse incertezze nella definizione dello scenario di riferimento adeguato comportano inoltre l’esclusione di tipi di progetti che prevedono una riduzione della deforestazione o del degrado dei boschi. Sono ammessi progetti che riducono l’utilizzo di vettori energetici non sostenibili basati sul legno (lett. i). L’ammissione di progetti volti a ridurre la deforestazione e l’attuazione di pozzi biologici di carbonio sarà nuovamente valutata, se saranno compiuti progressi significativi nella determinazione dello scenario di riferimento. Inoltre, la rinuncia all’estrazione di vettori energetici fossili non può costituire un progetto di compensazione poiché, sia dal punto di vista metodologico, sia da quello dell’incentivo, è dubbio se tali progetti possano dimostrare di contribuire alla protezione del clima (lett. j). Sono infine esclusi progetti o programmi che violano le convenzioni internazionali, in particolare per quanto riguarda i diritti dell’uomo e la biodiversità (lett. k), che implicano notevoli rischi residui di ripercussioni negative sul piano sociale o ecologico nonostante opportuni provvedimenti di riduzione del rischio (lett. l) o che contrastano con la politica estera e di sviluppo svizzera (ad es. sanzioni internazionali nei confronti dello Stato partner) (lett. m).

Allegato 21: Requisiti posti agli organismi di convalida e di controllo

I requisiti relativi agli organismi di convalida e di controllo sono illustrati nell’ambito dell’articolo 109.

Allegato 22: Requisiti per il calcolo delle riduzioni delle emissioni e il piano di monitoraggio per progetti e programmi connessi a reti di riscaldamento a distanza

I requisiti per il calcolo delle riduzioni delle emissioni e il piano di monitoraggio per i progetti e i programmi connessi a reti di riscaldamento a distanza sono illustrati all’articolo 110.