Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 131 pagine

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titolo gratuito di diritti di emissione. Dato che il SSQE si basa sui parametri di riferimento dell’UE, l’assegnazione dei diritti di emissione deve essere effettuata secondo la stessa logica. Se fosse utilizzato il valore di CO2 più basso del mix elettrico svizzero, ciò significherebbe, contrariamente alle norme del SSQE, un’assegnazione a titolo gratuito per l’energia elettrica, in contrasto con l’articolo 26 capoverso 4 legge sul CO2. I parametri di riferimento interessati da questa regolamentazione sono elencati nell’allegato 10 numero 4.2. Ritenuto che anche per questi processi il calcolo dell’assegnazione a titolo gratuito si riferisce agli stessi periodi di riferimento degli altri processi, al numero 4.1 si rinvia al numero 2.

Adeguamento dell’assegnazione a titolo gratuito in seguito alla variazione delle quote di attività

In caso di variazione delle quote di attività, l’assegnazione viene adeguata se la media aritmetica della quota di attività dei due anni precedenti è cambiata di oltre il 15 per cento rispetto alla quota di attività storica (di regola la quota di attività del periodo 2014-2018 o 2019-2023) (n. 5.1.1). Di regola, per il relativo anno l’assegnazione è adeguata per l’ammontare dell’esatto valore della variazione (n. 5.1.2 lett. a). Solo se nell’anno precedente è già stato effettuato un adeguamento e il valore assoluto dello scarto rimane superiore al 15 per cento, ma non supera al contempo l’intervallo di almeno 5 punti percentuali immediatamente superiore o immediatamente inferiore (ad es. 25–30 %, 30–35 %), per l’adeguamento del calcolo dell’assegnazione a titolo gratuito si applica nuovamente la quota di attività già determinante per l’anno precedente (n. 5.1.2 lett. b). Se, ad esempio, lo scarto nell’anno successivo a un adeguamento del 24 per cento è pari al 21 per cento, per l’adeguamento è rilevante la quota di attività determinante del primo adeguamento (24 %). Ciò garantisce una maggiore sicurezza di pianificazione in caso di modifiche permanenti e costanti presso un gestore di impianti che partecipa al SSQE.

Adeguamento dell’assegnazione a titolo gratuito a seguito di variazioni dei valori di altri parametri considerati per il calcolo dell’assegnazione a titolo gratuito

Tra gli altri parametri considerati per il calcolo dell’assegnazione a titolo gratuito figurano, in particolare, il fattore di intercambiabilità per l’energia elettrica/i combustibili nell’ambito dei parametri di riferimento con particolari fattori di adeguamento (n. 4), l’acquisto di calore da parte di terzi e l’acquisto di calore derivante dalla produzione di acido nitrico (n. 5.2.3). L’assegnazione è adeguata annualmente per l’ammontare del valore esatto se il valore del parametro in questione si discosta di oltre il 15 per cento dal valore originario. Se la variazione è inferiore o uguale al 15 per cento, l’assegnazione corrisponde all’assegnazione calcolata inizialmente (n. 5.2). La condizione dell’intervallo assoluto del 5 per cento immediatamente superiore per gli adeguamenti successivi non è soddisfatta.

Allegato 11: Operatori di aeromobili con obbligo di partecipazione al SSQE

Conformemente all’accordo SSQE, gli operatori di aeromobili hanno l’obbligo di partecipazione al SSQE se effettuano voli nazionali in Svizzera (n. 1 lett. a) o voli dalla Svizzera nello SEE (n. 1 lett. b).

Per motivi amministrativi e in considerazione della loro esigua quota sulle emissioni totali di CO2 prodotte dall’aviazione, determinati voli sono esentati dall’obbligo di scambio di quote di emissioni (n. 2 lett. a-i). Anche i voli dalla Svizzera verso un aerodromo situato in una regione ultraperiferica ai sensi dell’articolo 349 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea non sono soggetti all’obbligo di scambio di quote di emissioni (n. 2 lett. l). Le disposizioni si fondano sulle eccezioni previste dal SSQE dell’UE.

I valori soglia di cui alle lettere j e k possono essere applicati soltanto se l’operatore non è tenuto a partecipare al SSQE dell’UE (numero 3). Se l’operatore effettua voli soggetti all’obbligo nel SSQE dell’UE, l’obbligo di partecipare al SSQE svizzero sussiste per tutti i voli di cui al numero 1, fatta eccezione per quelli contemplati dalle disposizioni derogatorie di cui al numero 2 lettere a-i e l.

Ai fini della determinazione dei valori soglia relativi alle emissioni totali di CO2 e al numero di voli di cui al numero 2 lettere j e k, devono essere tenuti in considerazione solo i voli che rientrano nel campo d’applicazione di cui ai numeri 1 e 2. Se i voli di un operatore superano i valori soglia di cui al numero 2 lettere j o k, tutti i voli di tale operatore sono soggetti all’obbligo di scambio di quote di emissioni, a meno che non rientrino nelle disposizioni derogatorie di cui al numero 2 lettere a-i e l.