Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 131 pagine

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Per una deroga conformemente alla lettera j, la caratteristica di esercizio commerciale o industriale si riferisce all’operatore e non ai voli in questione. Ciò significa, in particolare, che tutti i voli soggetti all’obbligo effettuati da un operatore commerciale devono essere presi in considerazione per decidere se tale operatore si situa al di sopra o al di sotto dei valori soglia, anche se determinati voli sono stati effettuati a titolo gratuito.

L’eccezione di cui alla lettera l per i voli dalla Svizzera verso regioni ultraperiferiche dell’UE («outermost region») si basa su una disposizione derogatoria temporanea nel SSQE dell’UE (art. 28a par. 1 lett. b della Direttiva 2003/87/CE) e garantisce, in conformità all’accordo SSQE, la parità di trattamento dei voli tra la Svizzera e queste regioni. Attualmente le regioni ultraperiferiche sono: Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Mayotte, Riunione, San Martino (Francia); Azzorre, Madera (Portogallo); Isole Canarie (Spagna).

I voli effettuati da un operatore di aeromobili commerciale, che effettua meno di 243 voli per tre periodi consecutivi di quattro mesi ciascuno, sono esentati dall’obbligo di scambio di quote di emissioni. I periodi di quattro mesi sono da gennaio ad aprile, da maggio ad agosto e da settembre a dicembre. Il periodo di quattro mesi a cui deve essere assegnato un volo per decidere se l’operatore di aeromobili si situi al di sopra o al di sotto delle soglie di esenzione è stabilito in base all’orario locale di decollo di tale volo (numero 4).

Allegato 12: Autorità competente per i partecipanti al SSQE

L’UFAM è l’autorità competente per i gestori di impianti che partecipano al SSQE (n. 1).

Per gli operatori di aeromobili, l’accordo SSQE stabilisce gli operatori di aeromobili gestiti dall’UFAM: si tratta degli operatori soggetti all’obbligo di partecipazione nel SSQE della Svizzera o dell’UE o in entrambi i SSQE, a condizione che dispongano di un’autorizzazione di esercizio valida rilasciata dalla Svizzera. Tra questi figurano anche gli operatori commerciali. Inoltre, l’UFAM gestisce gli operatori le cui emissioni di CO2 nel SSQE collegato sono attribuite per la maggior parte alla Svizzera rispetto agli altri Stati membri dello SEE; tali operatori possono essere operatori non commerciali svizzeri oppure operatori esteri. Gli altri operatori di aeromobili con obblighi nel SSQE svizzero sono gestiti da un’autorità competente nel SEE (cfr. n. 2.2 e 2.3).

L’autorità competente per gli operatori di aeromobili tenuti a partecipare al SSQE collegato della Svizzera e dell’UE è pubblicata dall’UE in un elenco, aggiornato annualmente, dei cosiddetti Stati amministrativi competenti. Dall’entrata in vigore dell’accordo con l’UE, tale elenco comprende anche la Svizzera in quanto Stato amministrativo e gli operatori di aeromobili ad essa assegnati. L’allegato 14 fa riferimento a tale elenco con un rinvio statico (n. 2.1). Esso si basa sull’attuale versione del regolamento (CE) n. 748/2009. Conformemente all’articolo 229 lettera g, il DATEC adegua il riferimento in caso di modifica del regolamento (CE) n. 748/2009.

Allegato 13: Calcolo della quantità massima di diritti di emissione disponibili e della quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito per gli operatori di aeromobili

L’allegato 13 illustra, in linea con l’accordo SSQE (allegato I, parte B), le modalità di calcolo della quantità massima di diritti di emissione disponibili per gli aeromobili (Cap per l’aviazione) per il 2020 (n. 2) e a partire dal 2021 (n. 3). Il valore iniziale è la somma delle tonnellate-chilometro determinanti riferite da ciascun operatore di aeromobili per il 2018. Dal momento che il Regno Unito non fa più parte del SSQE dalla fine del 2020, a partire dal 2021 i calcoli considereranno soltanto le tonnellate-chilometro senza riferimento al Regno Unito. La somma determinante di tonnellate-chilometro è moltiplicata per il parametro di riferimento di 0,642 diritti di emissione per 1000 tonnellate-chilometro. Questo parametro è precisato al numero 1 ed è identico al parametro di riferimento nel SSQE dell’UE. La quantità di diritti di emissione che ne risulta corrisponde all’82 per cento del Cap per l’aviazione. La quantità di diritti di emissione per gli aeromobili, stimata al 100 per cento, corrisponde quindi alla quantità massima disponibile nel 2020. A partire dal 2021 tale quantità sarà ridotta ogni anno del 2,2 per cento rispetto al Cap per l’aviazione del 2020 (n. 3).