Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 131 pagine

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Allegato 10: Calcolo dei diritti di emissione assegnati a titolo gratuito per i gestori di impianti nel SSQE

L’allegato 10 disciplina gli elementi tecnici più importanti per il calcolo dell’assegnazione a titolo gratuito di diritti di emissione.

Applicazione dei parametri di riferimento

Il parametro di riferimento è determinato in base al numero 1 per ogni elemento di assegnazione; un elemento di assegnazione comprende tutte le quote di attività riferite ad attività o emissioni di un gestore di impianti per le quali l’assegnazione a titolo gratuito di diritti di emissione avviene secondo lo stesso parametro di riferimento e lo stesso fattore di adeguamento per quanto riguarda il rischio di spostamento della produzione all’estero dovuto ai costi per il CO2 (carbon leakage, n. 3). Un elemento di assegnazione può, ma non deve necessariamente, essere determinato basandosi su una delimitazione fisica tra più impianti.

In linea di massima, l’assegnazione a titolo gratuito avviene sulla base dei parametri di riferimento relativi al prodotto elencati all’allegato 10 numero 1.1. Solo per i processi di produzione che non sono contemplati da un parametro di riferimento relativo al prodotto si applicano varianti alternative. In tal caso, l’assegnazione è calcolata, se possibile, sulla base del parametro di riferimento relativo al calore, che si riferisce alla quantità di calore utilizzata (numero 1.2). Di regola, i diritti di emissione per le forniture di calore sono assegnati al gestore degli impianti nel SSQE, che produce e fornisce il calore. Tuttavia, se il calore misurabile è fornito a un altro partecipante al SSQE, i diritti di emissione sono assegnati all’utilizzatore di calore. Per il calore proveniente da impianti di smaltimento dei rifiuti speciali nel SSQE, prodotto partendo dall’energia elettrica o utilizzato per la produzione di energia elettrica, non avviene alcuna assegnazione a titolo gratuito. Anche il calore che un gestore di impianti acquista da terzi al di fuori del SSQE non dà diritto ad alcuna assegnazione. Il calore fornito a terzi al di fuori del SSQE riceve di regola un’assegnazione a titolo gratuito. Se si tratta di calore misurabile, ma non esistono dati attendibili per determinare la quantità di calore effettivamente utilizzata, la quota di attività rilevante per l’applicazione del parametro di riferimento relativo al calore è calcolata sulla base della quantità di energia immessa e presupponendo un rendimento globale del 70 per cento.

Se si tratta di calore non misurabile, si ricorre al parametro di riferimento relativo ai combustibili (n. 1.3), che stabilisce un’assegnazione basata sull’energia in ingresso dei vettori energetici utilizzati. Per le emissioni di processo non energetiche, non contemplate da un parametro di riferimento relativo al prodotto, l’assegnazione è pari al 97 per cento della quota di attività storica (n. 1.4). In linea di massima, per la produzione di energia elettrica non vengono assegnati diritti di emissione a titolo gratuito. Un’eccezione può essere fatta valere se i gas residui risultanti dalla produzione di energia elettrica sono impiegati in modo utile (n. 1.5). Per tali gas esiste un’assegnazione a titolo gratuito per le emissioni supplementari derivanti dallo sfruttamento del gas residuo rispetto all’uso del gas naturale come combustibile di riferimento.

Se, in un processo soggetto a un parametro di riferimento relativo al prodotto, viene utilizzato calore generato con l’energia elettrica, proveniente dalla produzione di acido nitrico o importato da terzi al di fuori del SSQE, l’assegnazione a titolo gratuito calcolata secondo il parametro di riferimento relativo al prodotto subisce una riduzione pari alla quantità di calore moltiplicata per il parametro di riferimento relativo al calore (n. 1.7).

Per gli impianti di incenerimento dei rifiuti speciali con mandato di smaltimento, l’assegnazione a titolo gratuito è calcolata, come finora, sulla base del parametro di riferimento per le emissioni di processo e del parametro di riferimento relativo ai combustibili per il combustibile ausiliario. Per l’utilizzo del calore generato in questo contesto non è in tal caso concessa alcuna assegnazione a titolo gratuito, al fine di evitare un doppio conteggio.

Al numero 2 è riportata la formula di calcolo per l’assegnazione a titolo gratuito, composta dai seguenti fattori: parametro di riferimento, quota di attività, fattore di adeguamento (n. 3) e fattore di correzione intersettoriale (cfr. commenti all’art. 52 cpv. 2).