Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 131 pagine

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I parametri di riferimento sono moltiplicati per una quota di attività riferita al rispettivo parametro di riferimento (quantità di prodotti fabbricati in tonnellate / calore utilizzato in TJ / energia in ingresso utilizzata in TJ / quantità di emissioni di processo in tonnellate di CO2 equivalenti) in un determinato periodo di riferimento. Questa quota di attività storica costituisce il valore di riferimento per la verifica della necessità di adeguare le assegnazioni a titolo gratuito secondo l’articolo 54. Il periodo di riferimento per il calcolo dell’assegnazione a titolo gratuito nel periodo 2022-2025 corrisponde al periodo 2014-2018, mentre quello per il periodo 2026-2030 comprende gli anni 2019-2023; in questo contesto è sempre utilizzata la media aritmetica dei valori annuali (n. 2.3). Se non sono disponibili i necessari dati di almeno due anni civili interi nel periodo di riferimento, la quota di attività storica rilevante per l’assegnazione a titolo gratuito è determinata sulla base dei valori annuali del primo anno civile intero successivo alla messa in esercizio (n. 2.4). La quota di attività è quindi determinata al momento del primo calcolo e rappresenta l’esercizio dei relativi impianti in un periodo di riferimento rappresentativo.

Rischio di spostamento della produzione dovuto ai costi per il CO2 (carbon leakage)

Conformemente all’allegato 10 numero 3, i quantitativi di assegnazione calcolati sono moltiplicati anche per un fattore di adeguamento.

Per i settori esposti al rischio di spostamento della produzione all’estero dovuto ai costi per il CO2 (carbon leakage), questo fattore di adeguamento è pari a 1. Ciò significa che i diritti di emissione sono assegnati a titolo gratuito per un importo corrispondente al rispettivo parametro di riferimento. Ciò riguarda la maggior parte dei settori/sottosettori del SSQE e la relativa prova deve essere fornita dai partecipanti al SSQE. Per tutti gli altri settori/sottosettori, il fattore di adeguamento è pari a 0,3 fino al 2026 e scende linearmente a zero entro il 2030. In tal caso, nel corso del periodo di scambio dovrà essere acquistato all’asta un numero crescente di diritti di emissione o dovranno essere acquistati diritti di emissione supplementari. Per il calore misurabile che viene fornito da un gestore di impianti a terzi al di fuori del SSQE si utilizzano i fattori di adeguamento di cui all’allegato 10 numero 3.1, a meno che il gestore di impianti non possa dimostrare, per singole forniture di calore, l’esistenza di un rischio di carbon leakage per l’utilizzatore di calore (numero 3.2). A partire dal 2026, per il calore misurabile distribuito tramite una rete e utilizzato per la preparazione di acqua calda, il riscaldamento o il raffreddamento dei locali in edifici o in ubicazioni al di fuori del SSQE, si applicherà un fattore di adeguamento diverso da quello applicato ad altre attività non soggette al rischio di carbon leakage. Questo fattore continuerà a essere pari a 0,3 anche per il periodo 2026-2030 (n. 3.3).

L’elenco dei settori e sottosettori a rischio di carbon leakage è ripreso dall’UE per evitare distorsioni della concorrenza. Questo elenco si applica nell’UE per il periodo 2021-2030 e dovrebbe rimanere invariato in questo lasso di tempo. Tuttavia, qualora venisse aggiornato, il rimando all’articolo 248 e all’allegato 10 numero 3 sarà adeguato. Inoltre, anche l’attività di produzione di niacina e gli impianti destinati principalmente allo smaltimento dei rifiuti speciali secondo l’articolo 3 lettera c dell’ordinanza del 4 dicembre 2015 sui rifiuti (OPSR) sono classificati a rischio di carbon leakage.

Fattore di correzione intersettoriale

Il fattore di correzione intersettoriale è fissato in anticipo una tantum per ogni anno all’inizio dei periodi 2022-2025 e 2026-2030 e non viene più adeguato (art. 52 cpv. 2).

Parametri di riferimento per i settori con intercambiabilità dei combustibili e dell’energia elettrica

Determinati processi di produzione possono essere alimentati sia con combustibili sia con energia elettrica. Per tenere conto di questa situazione di partenza, per la determinazione degli specifici parametri di riferimento relativi al prodotto, nell’UE sono state prese in considerazione anche le emissioni (indirette) dell’energia elettrica utilizzata, laddove per l’energia elettrica secondo il mix elettrico europeo è utilizzato un valore di CO di 0,376 tonnellate di CO2 per MWh. Ritenuto che per le emissioni derivanti

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dalla generazione di energia elettrica e quindi anche per le emissioni indirette derivanti dall’uso di energia elettrica non avvengono assegnazioni a titolo gratuito, è necessario tener conto di tali emissioni (indirette) nell’applicare questi parametri di riferimento e adeguare di conseguenza l’assegnazione a