Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 131 pagine

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Allegato 23: Requisiti per il calcolo delle riduzioni delle emissioni e il piano di monitoraggio per progetti e programmi riguardanti il gas di discarica

I requisiti per il calcolo delle riduzioni delle emissioni e il piano di monitoraggio per progetti e programmi riguardanti il gas di discarica sono illustrati all’articolo 110.

Allegato 24: Ammontare della tassa sul CO2 e aliquote della tassa

La tassa sul CO2 sui combustibili è riscossa secondo le aliquote di cui all’allegato 24. I singoli vettori energetici sono elencati secondo la voce di tariffa doganale con la rispettiva aliquota della tassa per unità commerciale (n. 2). Anche i combustibili destinati a determinati usi stazionari, segnatamente per la propulsione di impianti di cogenerazione forza-calore, di turbine o di motori di pompe di calore stazionarie per la produzione di calore o di calore e freddo alternati o per la produzione di elettricità in impianti termici, sono soggetti alla tassa sul CO2 secondo la tariffa di cui all’allegato 24 (n. 3), senza che siano espressamente indicate le loro voci di tariffa doganale. Dal 1° gennaio 2022 la tassa sul CO2 sarà aumentata da 96 a 120 franchi se le emissioni di CO2 prodotte dai combustibili nel 2020 superano il 67 per cento delle emissioni del 1990 secondo la statistica sul CO2. La statistica sul CO2 per il 2020, basata sulla statistica globale dell’energia, è pubblicata in luglio 2021. Solo in quel momento è determinato l’ammontare della tassa sul CO2 a partire dal 1° gennaio 2022, pertanto nell’allegato 24 sono riportate le aliquote della tassa per le due varianti.

Allegato 25: Tassa sui biglietti aerei e tassa sull’aviazione generale

Il numero 1 attribuisce le destinazioni alle tre categorie tratta a corto raggio, tratta a medio raggio e tratta a lungo raggio. Tale attribuzione si applica per entrambe le tasse sull’aviazione.

 Per la tassa sui biglietti aerei è rilevante la destinazione finale del viaggio aereo: un volo da Zurigo a New York con uno scalo intermedio inferiore a 24 ore a Londra è considerato un volo a lungo raggio con destinazione finale New York, e ciò indipendentemente dal fatto che a Londra si prosegua il volo con lo stesso (transito) o con un altro aeromobile (trasferimento).

 Per la tassa sull’aviazione generale, vale come aerodromo di destinazione il successivo atterraggio dell’aeromobile indicato nel piano di volo. Un volo da Zurigo a New York con uno scalo intermedio a Londra è considerato un volo a corto raggio con aerodromo di destinazione Londra.

Il numero 2 descrive i requisiti per i provvedimenti che comportano una riduzione sostanziale delle emissioni di gas serra e, di conseguenza, una riduzione dell’importo della tassa sui biglietti aerei secondo l’articolo 140 o della tassa sull’aviazione generale secondo l’articolo 156. Quali provvedimenti sono ammessi la sostituzione di carburanti fossili per l’aviazione con biocarburanti (n. 2.2) – compresi quelli prodotti sinteticamente a partire da biomassa e altri vettori energetici rinnovabili – e la sostituzione dei tipi di aeromobile (n. 2.3). Non costituiscono provvedimenti ai sensi della presente regolamentazione le misure comportamentali e le modifiche nella pianificazione delle rotte, le misure che non riducono direttamente le emissioni dei voli, ad esempio le misure di efficienza a livello dell’edificio dell’aeroporto o dei veicoli impiegati presso l’aerodromo, come pure la cessione di certificati, diritti di emissione o attestazioni. riduzione netta si basa sulla riduzione delle emissioni grazie all’uso di biocarburanti rispetto ai carburanti fossili. Sono considerate anche le emissioni causate dalla produzione e dal trasporto come pure la densità energetica.

La riduzione netta è calcolata moltiplicando la riduzione delle emissioni per la quantità di carburanti sostituiti (lett. a). Il richiedente deve dimostrare la riduzione netta. La quantità di carburanti per l’aviazione sostituiti è calcolata, nell’ambito della tassa sui biglietti aerei, in basi ai carburanti per l’aviazione acquistati per il consumo proprio per tutti i voli soggetti alla tassa (lett. b). Per la tassa sull’aviazione generale assumono rilievo i carburanti per l’aviazione acquistati per il consumo proprio per ogni volo soggetto alla tassa (lett. c). La quantità di carburanti sostituiti è calcolata in base ai biocarburanti per l’aviazione acquistati. I carburanti devono essere disponibili fisicamente in uno degli aerodromi di cui al numero 4 dell’allegato, ma non essere versati nel serbatoio per il volo corrispondente (lett. e). L’UFAM definirà il processo dettagliato coinvolgendo gli stakeholder.