Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 131 pagine
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dall’UFAM e, all’occorrenza, adeguata conformemente all’articolo 75 (n. 1.3). Se esistono le condizioni di un adeguamento, il valore iniziale sarà stabilito conformemente al numero 1.1. I valori obiettivo modificati si applicano dall’anno successivo allo scostamento.
Secondo il numero 2, in caso di obbligo di ridurre le emissioni in modo equivalente, il valore obiettivo annuo di riduzione del 2,2 per cento è calcolato come segue:
Valore obiettivo 2022 = valore inizialei – 1 * (valore inizialei * 2,2 / 100)
Valore obiettivo 2023 = valore inizialei – 2 * (valore inizialei * 2,2 / 100)
Valore obiettivo 2030 = valore inizialei – 9 * (valore inizialei * 2,2 / 100)
In caso di adeguamento degli obiettivi, il valore iniziale viene adeguato, mentre la riduzione del 2,2 per cento rimane invariata.
Allegato 18: Carburanti le cui emissioni di CO2 devono essere compensate
I fattori di emissione corrispondono a quelli utilizzati per l’inventario nazionale dei gas serra.
Allegato 19: Riduzioni delle emissioni conseguite in Svizzera per le quali non sono rilasciati at-
testati
L’allegato 19 esclude progetti e programmi realizzati in Svizzera che hanno un effetto soltanto indiretto (ricerca e sviluppo o informazione e consulenza; lett. a) o che sono incompatibili con l’orientamento globale della politica energetica svizzera, segnatamente l’impiego dell’energia nucleare (lett. b) e la sostituzione di vettori energetici fossili con vettori energetici fossili (lett. c), come nel caso, ad esempio, di caldaie o del passaggio completo o parziale dall’uso della benzina o del diesel al gas naturale. Non esistono eccezioni per le flotte di veicoli. Non dà inoltre diritto ad attestati l’impiego di idrogeno come carburante, a meno che il bioidrogeno (secondo l’art. 19a lett. f OIOm) non sia utilizzato nelle celle a combustibile (lett. d). L’idrogeno convenzionale o rinnovabile o il bioidrogeno utilizzato nelle celle a combustibile non è considerato carburante, di conseguenza non sottostà alla legislazione sull’imposizione degli oli minerali. È parimenti esclusa la sostituzione di combustibili fossili per la produzione di calore di processo con l’energia elettrica, in quanto l’impiego di energia di alta qualità sotto forma di energia elettrica per la produzione di calore non è sensato dal punto di vista della politica energetica globale. Esiste tuttavia un’eccezione per le pompe di calore che possono essere utilizzate in modo diversificato nell’industria (lett. e). I progetti o i programmi possono continuare a utilizzare biocombustibili se questi combustibili soddisfano i requisiti ecologici e sociali secondo l’articolo 12b LIOm e le relative disposizioni attuative (lett. f). Un sottoutilizzo mirato o una rinuncia all’utilizzo non è idonea a essere sostenuta nell’ambito dello strumento di compensazione (lett. g). Per sottoutilizzo s’intende, ad esempio, che un bosco non è utilizzato a scopo di gestione sostenibile del bosco o che la produzione di un’azienda industriale minacciata dal fallimento è limitata in modo mirato al fine di provocare riduzioni delle emissioni e quindi di ottenere ancora attestati. L’immissione in commercio di biocarburanti non dà più diritto ad attestati (lett. h; cfr. sopra per l’adempimento dell’obbligo di compensazione). I progetti o i programmi con carbone vegetale sono ammessi solo se sono in grado di provare un’autorizzazione a uso concime rilasciata dall’Ufficio federale dell’agricoltura e se non superano una quantità di otto tonnellate per ettaro e per periodo di credito (lett. i). In tal modo vengono rispettati i requisiti di qualità e di controllo rilevanti e viene protetto il suolo. Le macchine del freddo con tecnologia ad assorbimento possono essere vantaggiose in termini energetici rispetto alle macchine a compressione. Tuttavia, il vantaggio energetico è azzerato se comportano la necessità di innalzare le temperature in una rete termica di distribuzione oppure se impediscono futuri miglioramenti dell’efficienza a causa degli abbassamenti delle temperature. Neppure la produzione di calore limitata al funzionamento di una macchina ad assorbimento è opportuna in termini energetici. Di conseguenza, le tecnologie di adsorbimento e desorbimento devono essere impiegate solo per l'utilizzo del calore residuo (secondo l'art. 2 lett. e OEn) che viene generato nello stesso sito (lett. j).