Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 131 pagine

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unico «one-stop-shop» o «guichet unique» (ossia l’UFAM o l’autorità estera competente secondo l’allegato 14) che gestisce gli obblighi di tale operatore in entrambi i SSQE, il rapporto di monitoraggio contiene i dati sia per il SSQE svizzero sia per quello dell’UE. I requisiti minimi comprendono le informazioni necessarie per l’identificazione dell’operatore di aeromobili e dell’organismo di controllo. Gli emettitori di entità ridotta non sono tenuti a fornire indicazioni sull’organismo di controllo se sono esclusi dall’obbligo di verifica secondo l’articolo 64 capoverso 4. Altre informazioni richieste sono la motivazione di eventuali divergenze rispetto al piano di monitoraggio alla base del rapporto, un elenco degli aeromobili utilizzati e il numero complessivo di voli soggetti all’obbligo di scambio di quote di emissioni. Per ciascun tipo di carburante per il quale vengono calcolate le emissioni di CO2, devono essere indicati il fattore di emissione e il consumo di carburante. La somma di tutte le emissioni di CO2 dei voli per i quali devono essere riportati i dati deve essere suddivisa per Stato di partenza e di destinazione e per SSQE svizzero e SSQE dell’UE. Le lacune dei dati devono essere descritte e colmate con dati sostitutivi, descrivendo anche il metodo di stima delle emissioni di CO2 mediante i dati sostitutivi. Inoltre, per ogni coppia di aeroporti (luogo di decollo e luogo di atterraggio), devono essere indicati l’identificativo ICAO dell’aeroporto e il numero di voli per i quali devono essere raccolti i dati, nonché le relative emissioni annue di CO2. Secondo il numero 2.2, gli emettitori di entità ridotta, con meno di 243 voli per tre periodi consecutivi di quattro mesi ciascuno o emissioni inferiori a 25 000 tonnellate di CO2 conformemente all’articolo 55 paragrafo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, possono stimare il loro consumo di carburante con uno strumento per emettitori di entità ridotta secondo l’articolo 55 paragrafo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066. Tali strumenti comprendono i tool di Eurocontrol o di altre organizzazioni pertinenti, se approvati dalla Commissione europea.

Allegato 16: Verifica dei rapporti di monitoraggio degli operatori di aeromobili e dei requisiti po-

sti all’organismo di controllo

L’allegato 16 disciplina gli obblighi degli operatori di aeromobili e degli organismi di controllo in relazione alla verifica dei rapporti di monitoraggio. L’organismo di controllo deve essere accreditato conformemente alle norme del SSQE nell’UE. Finora in Svizzera non esiste una procedura di accreditamento, ma le imprese svizzere possono farsi accreditare nell’UE. Attualmente nell’UE sono accreditate circa 50 imprese che possono essere incaricate di verificare i rapporti di monitoraggio. L’organismo di controllo garantisce, tra l’altro, che siano presi in considerazione tutti i voli che rientrano nel campo d’applicazione della presente ordinanza.

Allegato 17: Obbligo di riduzione equivalente

Per i gestori di impianti che utilizzano vettori energetici fossili o parzialmente fossili, il valore iniziale è basato sulla media delle emissioni di CO2 dei due anni precedenti la domanda. Nel caso di un obbligo a partire dal 2022, sono quindi determinanti gli anni 2020 e 2021. Affinché la riduzione sia equivalente al SSQE, le emissioni medie di CO2 derivanti dall’utilizzo di vettori energetici fossili o parzialmente fossili sono moltiplicate per la differenza tra l’attuale e il nuovo parametro di riferimento relativo ai combustibili. L’UE ha ridotto il parametro di riferimento del secondo periodo di scambio da 56,1 a 42,6 (n. 1.1). Se nel 2026 il parametro di riferimento relativo ai combustibili sarà modificato, a partire da tale data vigerà il nuovo valore. Il fattore di adeguamento sarà stabilito sulla base dell’attività di cui all’allegato 8 che causa la maggiore quantità di emissioni di gas serra secondo i numeri 1.1 e 1.2. Se per un impianto non sono disponibili dati storici riguardanti le emissioni, saranno utilizzate le emissioni effettive del primo anno civile successivo alla messa in esercizio dell’impianto.

Se i gestori di impianti emettono ulteriori emissioni di gas serra, come ad esempio emissioni geogene, il valore iniziale è aumentato per un importo pari alla media di queste emissioni supplementari di gas serra generate nei due anni precedenti la domanda. Per queste emissioni di gas serra si applica, oltre al fattore di adeguamento, il fattore di riduzione 0,97, che corrisponde al fattore di calcolo dell’assegnazione per le emissioni di processo (n. 1.2).

Se in un anno le emissioni effettive di gas serra si discostano di oltre il 15 per cento dalle emissioni di gas serra che sono state utilizzate per determinare il valore iniziale, la riduzione equivalente è verificata