Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 131 pagine
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Art. 59 cpv. 1
I termini, tra l’altro per il calcolo dei contributi globali definitivi, l’invio delle decisioni e la ridistribuzione nel corso dell’anno, sono molto vicini. In questo breve lasso di tempo deve essere previamente verificata la plausibilità di tutti i rapporti dei Cantoni e gli stessi devono essere rettificati. Per questi motivi, il termine per la presentazione del rapporto dei Cantoni alla Confederazione è anticipato di due settimane, ossia al 15 marzo.
Art. 60 cpv. 1
Il Cantone è responsabile dell’attuazione del programma e risponde degli impegni che assume a suo nome nell’ambito del programma di promozione. Ciò comprende anche i contributi globali ricevuti dalla Confederazione. Questo principio figura già nella descrizione del processo dell’UFE, che illustra ai Cantoni nei dettagli la procedura dei contributi globali e che viene inserito nell’ordinanza per ragioni di completezza.
Art. 61
D’ora in poi, per la determinazione dei contributi non saranno più determinanti i costi supplementari non ammortizzabili, bensì i costi non ammortizzabili. L’articolo è adeguato in tal senso allo scopo di poter stabilire i costi computabili in modo il più possibile equo, trasparente e uguale per tutti. Ciò è necessario poiché la nuova formulazione nella legge (al massimo il 50 per cento dei costi del progetto) non stabilisce più un limite naturale. Con le precisazioni contenute nell’ordinanza si evita di creare un incentivo a indicare sempre i costi più elevati possibile.
La promozione è incentrata sull’innovazione e deve essere possibile computare soltanto i costi direttamente legati allo sviluppo e alla sperimentazione degli aspetti innovativi e necessari per un’attuazione adeguata nel corso della durata. Un progetto deve essere tanto grande quanto necessario, ma il più piccolo possibile, in modo da avere un buon rapporto costi/benefici e da porre al centro la sperimentazione e l’acquisizione delle conoscenze richiesta.
L’articolo persegue inoltre l’obiettivo primario di sostenere gli obiettivi della Confederazione in materia di politica energetica e climatica, e ciò mediante impianti pilota e di dimostrazione, sperimentazioni sul campo e analisi che presentano una probabilità di successo sufficientemente elevata e un potenziale economico e che possono quindi fornire un contributo rilevante.
Art. 63
Secondo la risposta del Consiglio federale alla mozione 17.4299 «Contributi globali anche per programmi comunali di promozione nel settore energetico», è pensabile che distretti, Comuni o terzi contribuiscano con una quota al preventivo cantonale. Questa possibilità risp. le relative condizioni saranno ora inserite nell’ordinanza sull’energia. I relativi mezzi finanziari del preventivo cantonale devono essere a disposizione del programma cantonale di promozione indipendentemente dalla loro provenienza, ma in modo vincolante, irrevocabile e con i medesimi diritti in tutto il Cantone, affinché possano essere computati nel preventivo che dà diritto ai contributi globali. Le misure di sostegno devono essere offerte in modo identico in tutto il Cantone. Soltanto i contributi di promozione possono variare all’interno del Cantone per motivi oggettivi. Non sono consentiti contributi di promozione specifici per le imprese.
Ordinanza concernente l’esame dell’impatto sull’ambiente (OEIA)
Art. 3
All’articolo 3 capoverso 1 OEIA viene integrata la nozione di «protezione del clima». In tal modo, la verifica degli effetti climatici nell’ambito dell’EIA è ora esplicitamente prescritta.