Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 131 pagine
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Ordinanza sugli emolumenti dell’UFAM
Allegato n. 10
Se le imprese di trasporto aereo non si annunciano prima del primo decollo secondo l’articolo 138, l’UFAM calcola i costi dell’onere supplementare. L’emolumento minimo ammonta a 50 franchi, l’onere supplementare per completare la registrazione è fatturato secondo il dispendio.
Ordinanza relativa alla tassa d’incentivazione sui composti organici volatili (OCOV)
Art. 23c Indennizzo degli assicuratori
In seguito alla presente revisione totale dell’ordinanza sul CO2, deve essere adeguato il rimando all’articolo 23c OCOV. D’ora in poi si rinvia quindi all’articolo 149 dell’ordinanza sul CO2.
Ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell’utilizzazione di determinate sostanze, prepa-
rati e oggetti particolarmente pericolosi
Allegato 1.5
Al fine di contenere meglio alcune fonti di emissioni di gas esilarante nell’industria chimica, il gas esilarante, denominato anche ossido di diazoto N2O, è stato inserito nell’allegato 1.5 dell’ORRPChim. La modifica prevede che, ai sensi del numero 1bis, per gli obblighi di cui al numero 9 di questo allegato, l’ossido di diazoto è considerato una sostanza stabile nell’aria nella misura in cui si forma come sottoprodotto durante la produzione di acido nitrico, caprolattame, acido adipico, gliossale e acido gliossilico, nonché di acido nicotinico (lett. a-e). Il numero 9 comprende inoltre ulteriori sostanze che risultano dalla reazione con ossidi di azoto o acido nitrico, se viene prodotto ossido di diazoto in misura analoga a quella della produzione delle sostanze menzionate (lett. f). Tutte le altre prescrizioni dell’allegato 1.5 non sono quindi valide per l’ossido di diazoto.
L’attuale numero 9 dell’allegato, che oggi limita le emissioni di sostanze stabili nell’aria, secondo la definizione di cui al numero 1 capoverso 1, che risultano come sottoprodotti durante i processi di produzione, deve essere completato con l’obbligo di convertire l’ossido di diazoto risultante come sottoprodotto durante la produzione delle sostanze di cui al numero 1 capoverso 1bis, se è possibile dal punto di vista tecnico e aziendale e se le spese a tal fine necessarie sono sostenibili per un’azienda media del settore, economicamente sana (n. 9 cpv. 2). È prescritta la conversione mediante riduzione catalitica, ma esistono anche altri metodi con un rendimento paragonabile.
Secondo il numero 9bis, l’UFAM sorveglia il rispetto della nuova disposizione. Se la sorveglianza evidenzia violazioni della disposizione, questi ordina le misure necessarie.
Per quanto noto, in Svizzera non esiste una produzione di caprolattame, acido adipico, gliossale e acido gliossilico. La produzione di acido nitrico avviene in modo integrato nel processo di produzione dell’acido nicotinico. Il N2O risultante dal processo di produzione sarà degradato cataliticamente mediante un ampliamento dell’impianto entro la fine del 2021. Di conseguenza, sono necessari termini transitori soltanto per la produzione delle sostanze di cui al numero 1 capoverso 1bislettera f. Il numero 10 capoverso 2 stabilisce che tali sostanze possono essere prodotte senza conversione dell’ossido di diazoto risultante ancora fino al 30 giugno 2023.
I dati riportati nella letteratura quantificano i costi associati alla conversione del N2O, indicando come esempio la produzione di acido adipico o di gliossale, in 15 euro per tonnellata di prodotto con l’installazione di un’unità di degradazione catalitica o termica con un rendimento del 95 per cento. Ne risultano costi marginali pari a 0.2 euro per tonnellata di CO2eq. Con un’altra tecnologia di ritenuta con un rendi-