Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 131 pagine
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essere accettate delle limitazioni. La Confederazione non risponde delle stesse. Parimenti, la Confederazione non risponde in caso di abuso da parte di terzi o se le transazioni falliscono per motivi tecnici, causando al titolare del conto delle perdite a seguito di variazioni di valore.
Art. 78 Blocco e chiusura del conto
In caso di violazioni della presente ordinanza o delle Condizioni generali relative al Registro svizzero dello scambio di quote di emissioni o se è pendente un’inchiesta per un reato menzionato all’articolo 73 capoverso 1 lettera b, l’UFAM ritira agli utenti, senza preavviso e fino al ripristino della situazione legale, le relative autorizzazioni e/o blocca i conti interessati (cpv. 1).
Se su un conto non sono contabilizzati diritti di emissione, attestati o certificati di riduzione delle emissioni e il conto non viene utilizzato per almeno un anno, il capoverso 2 lettera a consente all’UFAM di chiudere tale conto. L’UFAM può chiudere i conti anche se il loro titolare o utente viola da almeno un anno le prescrizioni sul Registro dello scambio di quote di emissioni (cpv. 2 lett. b) o se le tasse di gestione del conto dovute annualmente non sono state pagate da più di un anno (cpv. 2 lett. c). Per ragioni storiche, nel Registro dello scambio di quote di emissioni sono ancora presenti titolari di conti personali con sede o domicilio al di fuori della Svizzera o dello SEE. Conformemente all’articolo 142a dell’ordinanza del 30 novembre 2012 sul CO2, nella versione del 1° gennaio 2020, entro 12 mesi dalla sua entrata in vigore tali titolari di conti dovevano indicare una sede o un domicilio in Svizzera o nello SEE. L’UFAM può quindi chiudere i conti interessati a partire dal 2021 (cpv. 2 lett. d).
Per i gestori di impianti con un impegno di riduzione secondo l’articolo 36 della legge sul CO2, per adempiere l’obbligo non è necessario alcun conto per gestori nel Registro dello scambio di quote di emissioni. Dopo un periodo transitorio di 12 mesi dall’entrata in vigore dell’ordinanza sul CO2, l’UFAM può chiudere tali conti nel Registro dello scambio di quote di emissioni (cpv. 3). I gestori di impianti hanno la possibilità di aprire un conto personale secondo l’articolo 70 capoverso 4.
I conti con saldo positivo non possono essere chiusi. In tal caso, l’UFAM invita il titolare del conto a indicare entro 30 giorni lavorativi un altro conto sul quale devono essere trasferite le unità. Se a tale richiesta non segue riscontro, l’UFAM cancella le unità interessate (cpv. 4).
Art. 79 Pubblicazione di informazioni e protezione dei dati
Il Registro dello scambio di quote di emissioni è una collezione di dati personali ai sensi della legge sulla protezione dei dati. L’UFAM ha notificato il Registro dello scambio di quote di emissioni all’Incaricato della protezione dei dati conformemente all’articolo 11a capoverso 2 della legge sulla protezione dei dati. Questo articolo contiene un elenco esaustivo dei dati archiviati nel Registro dello scambio di quote di emissioni. L’UFAM può pubblicare i dati, se la tutela del segreto di fabbricazione e del segreto d’affari non lo impedisce.
Capitolo 6: Gestori di impianti con un obbligo di riduzione equivalente delle emissioni
Art. 80 Riduzione equivalente delle emissioni
I gestori di impianti che chiedono una deroga dal SSQE (opt-out), ma desiderano comunque rimanere esentati dalla tassa sul CO2, devono impegnarsi a una riduzione equivalente (cpv. 1). Poiché questi impianti sono esclusi dalla ridistribuzione della tassa sul CO2, nella domanda devono indicare i dati delle casse di compensazione AVS e tutti i numeri di conteggio AVS (cpv. 2 lett. a). Se i numeri di conteggio AVS comprendono anche collaboratori che lavorano in sedi non esentate dalla tassa sul CO2, solo una parte della massa salariale AVS è esclusa dalla ridistribuzione, a condizione che la domanda indichi come sono ripartite tra le sedi le masse salariali (lett. b).
Partendo da un valore iniziale basato sulle emissioni medie dei due anni precedenti, le emissioni devono essere ridotte annualmente del 2,2 per cento. Affinché la riduzione delle emissioni sia equivalente al SSQE, si tiene conto del parametro di riferimento relativo ai combustibili più severo del SSQE (cpv. 3 e All. 17 n. 1.1). Il fattore di adeguamento è riferito all’attività principale del gestore di impianti e, quindi,