Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 131 pagine

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disporre di un conto personale. Ciò vale anche per le autorità competenti di uno Stato partner con cui esiste un accordo internazionale sulla compensazione all’estero.

Chi riceve attestati per un progetto o un programma secondo l’articolo 105 può farli rilasciare direttamente su un conto per gestori o personale di un terzo (cpv. 5). Il conto per gestori o personale sul quale devono essere rilasciati gli attestati deve essere indicato all’UFAM con la presentazione del rapporto di monitoraggio e del relativo rapporto di verifica (art. 106). Per il rilascio di attestati non sussiste dunque alcun obbligo di aprire un proprio conto.

Al fine di aumentare la sicurezza e salvaguardare l’integrità dei mercati del CO2 collegati, per i conti personali (commercianti) esiste un limite di posizione di un milione di diritti di emissione che possono essere detenuti in qualsiasi momento su uno o più conti complessivamente per ciascun titolare del conto. Il limite vale complessivamente per i diritti di emissione svizzeri ed europei (cpv. 6).

Art. 71 Apertura di un conto

Per aprire un conto nel Registro svizzero dello scambio di quote di emissioni, come previsto sinora, si deve inoltrare una domanda all’UFAM (cpv. 1). A tal fine, le persone giuridiche devono presentare, oltre al modulo di richiesta, un estratto attuale del registro di commercio e i documenti d’identità delle persone autorizzate a rappresentare l’impresa (cpv. 2 lett. a). Le imprese con sede in uno Stato in cui non è tenuto alcun registro di commercio attestano con un’altra prova la loro esistenza e l’autorizzazione a firmare della persona autorizzata a rappresentarle (cpv. 5). Per le persone fisiche deve essere presentato un documento d’identità (cpv. 2 lett. b). Le autorità competenti di uno Stato partner con un accordo internazionale sulla compensazione all’estero devono presentare una conferma ufficiale della loro esistenza e del diritto di firma della persona autorizzata a rappresentare il Paese ospite, nonché una copia di un documento d’identità di questa persona (cpv. 2 lett. c).

Tutte le persone che hanno accesso al Registro dello scambio di quote di emissioni, titolari di procura e persone incaricate di convalidare le transazioni, nonché persone incaricate di presentare e convalidare le offerte (art. 60), devono indicare, oltre ai dati personali come nome, indirizzo ecc., un indirizzo e-mail personale. I nomi utente sono inviati esclusivamente per e-mail all’indirizzo e-mail registrato nel Registro dello scambio di quote di emissioni. Inoltre, conformemente all’accordo SSQE, tutti gli utenti devono presentare estratti aggiornati del casellario giudiziale (cpv. 2 lett. e ed f).

Il capoverso 3 stabilisce che, al posto di un estratto svizzero del casellario giudiziale, può essere inviata all’UFAM una conferma notarile, in cui il notaio attesta che non sussistono condanne per i reati di cui all’articolo 73 capoverso 1 lettera b e l’autenticità dell’estratto del casellario giudiziale. A tal fine deve essere conferita al notaio una corrispondente procura. Le spese notarili sono a carico dell’istante.

L’UFAM può chiedere ulteriori informazioni se necessario per l’apertura del conto (cpv. 4).

I documenti da presentare in aggiunta al rispettivo modulo di richiesta (estratti del registro di commercio, documenti d’identità ecc.) di cui ai capoversi 2, 4 e 5 devono essere autenticati. Le copie di documenti rilasciati al di fuori della Svizzera devono essere convalidate mediante ulteriore certificazione. La data dei documenti da presentare e la data dell’autenticazione o dell’ulteriore certificazione non deve essere anteriore di più di tre mesi alla data della richiesta (cpv. 6). Il termine di tre mesi per le autenticazioni corrisponde a una disposizione dell’accordo SSQE.

L’UFAM apre i conti se sono state fornite tutte le prove di cui ai capoversi da 2 a 6 e pagate le tasse (cpv. 7).

Il capoverso 8 costituisce una prescrizione dell’accordo SSQE (allegato I parte C). Gli operatori di aeromobili gestiti dall’UFAM devono depositare, entro 30 giorni lavorativi dall’approvazione del loro piano di monitoraggio o dall’attribuzione alla Svizzera o all’UFAM quale autorità competente secondo l’allegato 12, una richiesta di apertura di un conto nel Registro dello scambio di quote di emissioni. La richiesta deve contenere il numero di identificazione univoco di ciascuno degli aeromobili gestiti dal richiedente che rientrano nel SSQE della Svizzera o in quello dell’UE.