Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 131 pagine
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220 franchi per tonnellata di CO2eq non coperta e consegnare i diritti di emissione mancanti entro il 31 gennaio dell’anno successivo.
Capitolo 7: Gestori di impianti con impegno di riduzione
Art. 85 Condizioni
I gestori di impianti, che esercitano un’attività economica o di diritto pubblico, possono impegnarsi nei confronti della Confederazione a ridurre annualmente, fino al 2030, in una determinata misura le emissioni di gas serra (impegno di riduzione) e per ciò ottengono il rimborso della tassa sul CO2 già pagata. Per contro, gli edifici abitativi e i privati continuano a non poter essere esentati. Per le aree di diffusione, le utilizzazioni miste e i fornitori di calore, almeno il 60 per cento delle emissioni di gas serra prodotte sul posto deve pertanto essere riconducibile a un’attività avente diritto all’esenzione (cpv. 1).
Il capoverso 2 definisce l’attività economica. Siamo in presenza di un’attività economica e non privata se il gestore è iscritto nel registro di commercio e dispone di un numero IDI. A differenza delle attività di diritto pubblico, l’attività economica è esercitata in regime di concorrenza con altri operatori del mercato.
Ai sensi della legislazione sul CO2, sono considerate attività di diritto pubblico le attività svolte dall’ente pubblico e assoggettate alla legge federale sugli appalti pubblici (LAPub) o al concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP) (cpv. 3). Il capoverso 4 menziona le seguenti attività di diritto pubblico per le quali è possibile un impegno di riduzione: gestione di piscine (lett. a), piste di ghiaccio artificiale (lett. b), ospedali, case per anziani e di cura (lett. d), quindi attività per le quali esiste un’evidente concorrenza nei confronti di offerenti che non sono di diritto pubblico e, inoltre, l’esercizio di navi e locomotive a vapore (lett. c) poiché per la propulsione sono utilizzati combustibili. Analogamente a quanto previsto per i produttori di teleriscaldamento o teleraffreddamento che non sono di diritto pubblico, anche i produttori di diritto pubblico possono assumere un impegno di riduzione, a condizione che al massimo il 40 per cento dei combustibili fossili utilizzati sia impiegato per la produzione di calore per riscaldamento o freddo per edifici abitativi (lett. d).
Il limite del sistema di un impegno di riduzione è definito dal perimetro geografico degli impianti e dalle emissioni di gas serra determinanti. Il gestore di impianti ai sensi dell’articolo 36 della legge sul CO2 comprende una o più unità tecniche fisse che operano in uno stesso sito di produzione circoscritto. Le emissioni di gas serra determinanti sono: le emissioni di CO2 derivanti dall’utilizzo di combustibili fossili e di combustibili fossili alternativi, le emissioni di CO2 derivanti da processi (emissioni di origine geogena) e, se rilevanti per l’impianto, le emissioni di altri gas serra. Non sono incluse le emissioni dei carburanti.
L’entità dell’impegno di riduzione è stabilita mediante un obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra secondo l’articolo 86, o mediante un obiettivo basato sui provvedimenti secondo l’articolo 87 (cpv. 5). Diversi impianti, che adempiono ciascuno singolarmente i requisiti di un impegno di riduzione, possono essere raggruppati in un raggruppamento di emissioni. All’UFAM deve essere comunicato un rappresentante comune che rappresenti gli interessi del raggruppamento di emissioni in tutte le questioni (cpv. 6).
L’UFAM elaborerà una comunicazione esecutiva per le questioni relative all’attuazione. Le competenze specialistiche e i processi esistenti in seno all’UFAM e all’UFE saranno sfruttati in modo ottimale. Per i richiedenti è in preparazione uno «sportello unico».
Art. 86 Obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra
I gestori di impianti possono impegnarsi a raggiungere un obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra (cpv. 1). Esso comprende un aumento annuo dell’efficienza in termini di emissioni di gas serra di almeno il 2 per cento (cpv. 2), laddove il valore iniziale corrisponde alle emissioni medie degli anni precedenti. L’obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra può essere inferiore, a condizione che il gestore di impianti abbia stipulato una convenzione sugli obiettivi con la Confederazione