Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 131 pagine
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ai fini della dua determinazione è rilevante se più della metà delle emissioni di gas serra è ascrivibile ad attività esposte a un rischio di spostamento della produzione all’estero dovuto ai costi per il CO2 (carbon leakage). Per le emissioni di processo, come ad esempio le emissioni di CO2 di origine geogena, per la riduzione si applica il corrispondente parametro di riferimento di 0,97 (All. 17 n. 1.2). L’UFAM stabilisce i valori obiettivo (cpv. 4).
Se nel corso dell’anno le emissioni superano l’obiettivo, entro il 30 nell’aprile dell’anno successivo devono essere consegnati diritti di emissione svizzeri per l’ammontare dell’allontanamento dall’obiettivo (cpv. 5). Non è possibile consegnare diritti di emissione o attestati europei. Qualora le emissioni siano al di sotto dell’obiettivo, la differenza può essere iscritta come accredito nel Sistema di informazione e di documentazione (CORE) gestito dall’UFAM e computata entro il 2030, ma non alienata a terzi (cpv. 6). In un’ottica globale, i diritti di emissione consegnati in eccesso sono ritrasferiti.
Nel rispetto del segreto di fabbricazione e d’affari, l’UFAM pubblica i nomi e gli indirizzi dei gestori di impianti che si sono impegnati a riduzioni equivalenti, i loro numeri AVS e i numeri delle casse di compensazione, il valore iniziale e il valore obiettivo annuo, il rispetto degli obiettivi, l’ammontare dei diritti di emissione svizzeri consegnati e l’importo di un’eventuale prestazione sostitutiva (cpv. 7).
Art. 81 Rilevamento dei dati e monitoraggio
I gestori di impianti che si impegnano a una riduzione equivalente presentano, unitamente alla domanda, i dati relativi alle emissioni effettive di gas serra dei due anni precedenti e alle attività di cui all’allegato 8, affinché possa essere stabilito il valore iniziale. L’UFAM, o un servizio da esso incaricato, verifica i dati (cpv. 1). All’UFAM devono essere presentati un piano di monitoraggio e ogni anno, al più tardi entro il 31 marzo, un rapporto di monitoraggio sulle emissioni dell’anno precedente.
Art. 82 Obbligo di notifica in caso di cambiamenti
L’UFAM deve essere informato senza indugio di tutte le modifiche che possono influire sull’obbligo, come ad esempio modifiche degli impianti o della produzione, ma anche errori nei dati scoperti dal gestore stesso (lett. a). I gestori notificano le modifiche che possono influire sull’obbligo di partecipare al SSQE, come ad esempio un aumento delle emissioni di gas serra al di sopra delle 25 000 tonnellate di CO2eq (lett. b), un cambiamento del gestore o una vendita degli impianti (lett. c), modifiche concernenti le casse di compensazione o i numeri di conteggio dell’AVS (lett. d) e delle persone di contatto (lett. e).
Art. 83 Procedura in caso di emissioni al di sopra o al di sotto del valore obiettivo
Se in un anno le emissioni di gas serra si discostano di oltre il 15 per cento dalle emissioni di gas serra sulle quali si basa il valore iniziale, l’UFAM verifica i valori obiettivo e all’occorrenza li adegua per l’anno successivo (cpv. 1 e all. 17 n. 1.3). In caso di maggiori emissioni, insieme al rapporto di monitoraggio può essere presentata una domanda di adeguamento degli obiettivi. Il valore iniziale viene aumentato solo nella misura in cui il gestore di impianti può dimostrare che le maggiori emissioni non sono riconducibili a un’efficienza ridotta in termini di emissioni di gas serra, ma ad esempio alla crescita (cpv. 2). In caso di minori emissioni, il valore iniziale viene ridotto solo nella misura in cui la riduzione delle emissioni è dovuta, ad esempio, a una riduzione della produzione e non a processi più efficienti. La prova deve essere fornita dal gestore degli impianti (cpv. 3). Una nuova fornitura di calore o di freddo proveniente da fonti al di fuori degli impianti (ad es. teleriscaldamento) non vale come aumento dell’efficienza e ciò anche nel caso in cui la nuova produzione di freddo o calore avvenga con i propri impianti. In caso di adeguamento degli obiettivi, la riduzione del 2,2 per cento all’anno rimane invariata.
Art. 84 Inosservanza dell’obbligo
I gestori di impianti che non adempiono il loro obbligo di ridurre le emissioni in misura equivalente e che non consegnano interamente, entro il 30 aprile dell’anno successivo, i diritti di emissione svizzeri in misura corrispondente all’allontanamento dall’obiettivo, devono pagare una prestazione sostitutiva di