Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 131 pagine
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(cpv. 1). Ciò può verificarsi se il riconoscimento reciproco dei diritti di emissione ai sensi degli articoli 4 capoverso 1 e 15 dell’accordo SSQE è sospeso.
Nella domanda il partecipante al SSQE deve obbligatoriamente provare di aver sfruttato tutte le possibilità a sua disposizione per acquistare diritti di emissione a prezzi di mercato e che presumibilmente consumerà i diritti di emissione che gli sono stati assegnati. Per valutare se sussiste un notevole pregiudizio alla competitività si considera, in particolare, anche la misura in cui il partecipante al SSQE ha ricavato entrate dalla vendita dei diritti di emissione in passato (cpv. 2). La domanda deve essere presentata all’UFAM entro al più tardi il 31 marzo per l’anno precedente (cpv. 3). L’obbligo di consegnare i diritti di emissione è differito fino alla decisione dell’UFAM in merito alla domanda di valutazione come caso di rigore. I diritti di emissione europei possono essere trasferiti su un conto della Confederazione nel registro dell’Unione (cpv. 4), se una consegna nel Registro svizzero dello scambio di quote di emissioni non è possibile.
In caso di rifiuto della domanda, l’UFAM impartisce un termine adeguato per adempiere l’obbligo di cui all’articolo 67. La classificazione come caso di rigore vale solo per l’anno per il quale è stata presentata la domanda.
Art. 69 Inosservanza dell’obbligo
I partecipanti al SSQE, che non hanno interamente coperto le loro emissioni dell’anno precedente entro il 30 aprile con diritti di emissione, devono pagare una prestazione sostitutiva di 220 franchi per tonnellata di CO2eq (cpv. 1). L’UFAM decide la prestazione sostitutiva. Il partecipante al SSQE ha un termine di pagamento di 30 giorni dalla notifica della decisione. In caso di inosservanza di tale termine, egli è tenuto a pagare un interesse di mora, per il cui ammontare si rinvia all’ordinanza del DFF sugli interessi (cpv. 2).
Inoltre, i diritti di emissione mancanti devono essere consegnati entro il 31 gennaio dell’anno successivo. Se la consegna non avviene entro il termine stabilito, l’assegnazione a titolo gratuito per l’anno successivo viene ridotta di conseguenza (cpv. 3). L’obbligo di pagare la prestazione sostitutiva e di consegnare i diritti di emissione passa direttamente al successore in caso di decesso, di scioglimento di una società senza personalità giuridica o di assunzione dell’impresa.
Sezione 6: Registro dello scambio di quote di emissioni
Art. 70 Principio
Come avveniva finora, nel Registro svizzero dello scambio di quote di emissioni esistono due diversi tipi di conti: conti per gestori e conti personali.
Il capoverso 1 stabilisce che tutti i gestori di impianti e gli operatori di aeromobili nel SSQE svizzero devono disporre di un conto per gestori nel Registro dello scambio di quote di emissioni. Rientrano in questa categoria anche eventuali operatori di aeromobili di stati terzi al di fuori del SEE. Gli operatori di aeromobili nel SSQE svizzero non devono necessariamente avere un conto per gestori nel Registro dello scambio di quote di emissioni se sono gestiti da un’autorità estera secondo l’allegato 12.
I gestori di impianti e gli operatori di aeromobili nel SSQE dell’UE, nonché le altre imprese autorizzate all’asta nell’UE provenienti dallo SEE, devono aprire un conto personale se desiderano partecipare all’asta di diritti di emissione svizzeri (cpv. 2). Inoltre, gli importatori e i produttori di combustibili fossili che intendono detenere o scambiare diritti di emissione, certificati di riduzione delle emissioni secondo l’articolo 2 capoverso 4 della legge sul CO2 del 23 dicembre 2011, nella sua versione del 1° gennaio 2020 (in seguito certificati), o attestati nel Registro dello scambio di quote di emissioni, devono avere un conto per gestori o un conto personale (cpv. 3).
Dato che tutte le unità sono rilasciate esclusivamente in forma elettronica, secondo il capoverso 4 tutte le altre imprese e persone che intendono scambiare diritti di emissione, certificati o attestati devono