Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 131 pagine
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Art. 72 Recapito e sede o domicilio
Per i conti personali, sia la persona autorizzata a rappresentare l’impresa (per le imprese) o il titolare del conto (per le persone fisiche), sia i titolari di procura e le persone incaricate di convalidare le transazioni, devono avere un recapito in Svizzera (cpv. 1). In questo modo si semplifica il contatto tra le autorità svizzere e gli utenti del Registro dello scambio di quote di emissioni. Per le autorità competenti di uno Stato partner con un accordo di diritto internazionale sulla compensazione all’estero vale come recapito la loro rappresentanza diplomatica in Svizzera.
Secondo il capoverso 2, tutte le persone incaricate di presentare e di convalidare le offerte devono indicare un recapito in Svizzera o nello SEE. Il recapito è necessario, in particolare, per l’invio della password del Registro dello scambio di quote di emissioni.
Il capoverso 3 e il capoverso 6 lettera b garantiscono che le imprese o le persone provenienti dalla Gran Bretagna (UK) possano continuare a detenere un conto nel Registro svizzero dello scambio di quote di emissioni.
Tutti i titolari di conti per gestori o personali devono disporre di un conto bancario aperto, in Svizzera o nello SEE, nonché di una sede (cpv. 4 per le imprese) o del domicilio (cpv. 5 per le persone) in Svizzera o nello SEE. Questa disposizione attua l’articolo 33 capoverso 2 della legge sul CO2. Gli operatori di aeromobili di Stati terzi al di fuori della Svizzera e dello SEE, gestiti dall’UFAM conformemente all’allegato 12, non sono tenuti ad adempiere le prescrizioni di cui al capoverso 4 (cpv. 6 lett. a). Tuttavia, la fattura per i diritti di emissione messi all’asta deve essere saldata da questi titolari di conto tramite un conto bancario in Svizzera o nello SEE (art. 61 cpv. 2). Anche le autorità competenti di uno Stato partner con un accordo di diritto internazionale sulla compensazione all’estero non sono tenute ad adempiere le prescrizioni dei capoversi 4 e 5 (cpv. 6 lett c).
Art. 73 Rifiuto dell’apertura di un conto
Per aumentare la sicurezza nel registro, l’articolo 73 prevede esplicitamente la possibilità di rifiutare una domanda di apertura di un conto. L’apertura di un conto viene verificata secondo una procedura standardizzata, applicando criteri predefiniti.
L’UFAM rifiuta l’apertura del conto o l’iscrizione di titolari di procura, persone incaricate di presentare le offerte, di convalidare le transazioni o le offerte, se i documenti presentati o le informazioni fornite sono errati o incomprensibili (ad es. obsoleti, incompleti o non verificabili per l’UFAM in caso di domande estere) (cpv. 1 lett. a) o sono presenti condanne per riciclaggio di denaro o per reati contro il patrimonio (ad es. appropriazione indebita o furto) negli ultimi dieci anni oppure per altri reati legati allo scambio di emissioni o alla legislazione sulle infrastrutture del mercato finanziario o sul finanziamento del terrorismo o per altri reati gravi, nell’ambito dei quali il conto è stato utilizzato illecitamente (cpv. 1 lett. b).
L’UFAM sospende l’apertura del conto o l’iscrizione di titolari di procura, persone incaricate di presentare le offerte, di convalidare le transazioni o le offerte, se sono pendenti inchieste per reati di cui al capoverso 1 lettera b (cpv. 2).
Per valutare la necessità di sospendere l’apertura del conto, l’UFAM può, se necessario, chiedere ulteriori informazioni (art. 71 cpv. 4).
Dato che, per l’assegnazione di diritti di emissione, i gestori di impianti o gli operatori di aeromobili tenuti a partecipare al SSQE devono avere obbligatoriamente un conto per gestori, l’UFAM apre un conto bloccato sul quale sono assegnati i diritti di emissione fino all’estinzione dei motivi che hanno comportato il rifiuto dell’apertura del conto (cpv. 3).
Art. 74 Iscrizione nel Registro dello scambio di quote di emissioni
Il capoverso 1 stabilisce che tutti i diritti di emissione, gli attestati e le offerte d’asta devono essere iscritti nel Registro dello scambio di quote di emissioni. Inoltre, anche i certificati sono iscritti nel Registro dello scambio di quote di emissioni. Le unità esistono esclusivamente in forma elettronica e l’identificazione