Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 131 pagine

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secondo la legge sull’energia e sia in grado di motivare in modo plausibile il valore inferiore basandosi sullo stato attuale della tecnica (cpv. 3 lett. a e b). Per determinare il potenziale si tiene conto anche dell’importo del rimborso (lett. b).

Dal 2018, per ridurre l’onere amministrativo, sono offerte convenzioni sugli obiettivi idonee all’impegno (cpv. 4 lett. a) che continuano a dare diritto a un’esenzione dalla tassa se coprono almeno l’80 per cento delle emissioni di gas serra. Su richiesta, è possibile esaminare anche l’idoneità all’impegno di convenzioni sugli obiettivi più datate. Le convenzioni sugli obiettivi che terminano al più tardi il 31 dicembre 2023 possono essere utilizzate anche per un impegno di riduzione a partire dal 2022 poiché saranno rinnovate a breve (lett. b).

Oltre alle emissioni di CO2 generate da combustibili fossili, l’obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra comprende anche provvedimenti volti a ridurre le emissioni di gas serra generate da combustibili fossili derivati da rifiuti e da processi, come ad esempio le emissioni di origine geogena (cpv. 5). L’impegno di riduzione dura fino al 31 dicembre 2030, indipendentemente dalla durata della convenzione sugli obiettivi. I gestori di impianti, la cui convenzione sugli obiettivi termina prima, possono presentarne una nuova. In caso contrario, basandosi sugli ultimi due anni della convenzione sugli obiettivi, viene stabilito un aumento annuo dell’efficienza in termini di emissioni di gas serra del 2 per cento fino al 31 dicembre 2030 (cpv. 6).

Art. 87 Obiettivo basato su provvedimenti

I gestori di impianti, che nei due anni precedenti emettono meno di 1500 tonnellate di CO2eq l’anno e dispongono di una convenzione sugli obiettivi con la Confederazione secondo la LEne, possono impegnarsi a raggiungere un obiettivo basato su provvedimenti semplificato (cpv. 1) che comprende tutte le emissioni di gas serra (cpv. 2) e a tal fine devono adottare ulteriori provvedimenti la cui efficacia corrisponde annualmente ad almeno il 2 per cento delle emissioni di CO2 (cpv. 3 lett. a). Nel caso di un impianto con emissioni previste di circa 1000 tonnellate di CO2eq, l’efficacia dei provvedimenti dovrebbe aumentare di 20 tonnellate di CO2eq all’anno. Chi non è in grado di raggiungere questo valore indicativo deve motivare in modo plausibile il valore inferiore e dimostrare che i suoi impianti sono conformi allo stato attuale della tecnica. Per determinare il potenziale si tiene conto anche dell’importo del rimborso (lett. b).

Per quanto riguarda l’utilizzo di convenzioni sugli obiettivi concluse in precedenza, si applicano le stesse disposizioni previste per l’obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra secondo l’articolo 86 (cpv. 4). Le convenzioni sugli obiettivi che terminano prima del 2030 devono essere rinnovate (cpv. 5).

Art. 88 Domanda di determinazione di un impegno di riduzione

I gestori di impianti che intendono stipulare un impegno di riduzione devono presentare una domanda all’UFAM tramite il Sistema di informazione e di documentazione (CORE), entro il 1° settembre dell’anno precedente (cpv. 1). Per motivi di esecuzione, un impegno di riduzione inizia sempre il 1° gennaio di un qualsivoglia anno e dura fino al 31 dicembre 2030. Per un impegno di riduzione a partire dal 2022, la domanda deve essere presentata entro il 1° febbraio 2022 (art. 255).

Il capoverso 2 stabilisce le indicazioni che la domanda deve contenere in ogni caso: il nome e l’indirizzo del gestore dell’impianto che presenta la domanda, a cui viene notificata la decisione e che rappresenta gli interessi di un raggruppamento di emissioni (lett. a); i nomi e gli indirizzi di tutti gli impianti inclusi (lett. b), gli impianti sono elencati nella decisione, affinché l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) possa rimborsare la tassa; informazioni sull’attività economica o di diritto pubblico, per i raggruppamenti di emissioni, per tutti gli impianti inclusi (lett. c); informazioni sulle emissioni di gas serra dei due anni precedenti, ritenuto che la domanda è presentata l’anno precedente, nel caso di un impegno di riduzione a partire dal 2024 si tratta delle emissioni degli anni 2021 e 2022 (lett. d). Occorre presentare un’analisi del potenziale di riduzione (lett. e), per l’esclusione dal Programma Edifici il numero EGID e i numeri IDI di tutti gli impianti inclusi nell’impegno di riduzione (lett. f e g) e, per l’esclusione dalla ridistribuzione della tassa sul CO2, le casse di compensazione AVS e tutti i numeri di